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Art. 553 - Trasmissione degli atti al giudice dell’udienza di comparizione in dibattimento

1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice con il decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione.

Rassegna giurisprudenziale

Trasmissione degli atti al giudice dell’udienza di comparizione in dibattimento (art. 553)

Nel caso di nullità della notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal PM o di inosservanza del termine stabilito dall’art. 552 comma 3 il giudice del dibattimento deve provvedere egli stesso a rinnovare la notifica e non può disporre la restituzione degli atti al PM con un provvedimento che, determinando una indebita regressione del processo, si configurerebbe come abnorme (SU, 28807/2002).

Nel caso di citazione omessa il giudice ha il potere dovere di restituire gli atti al PM (posto che, in tal caso, in realtà mai il fascicolo processuale avrebbe dovuto pervenirgli, ex art. 553) e tale restituzione non è abnorme. È invece tale la restituzione quando si verta in mera irregolarità di una notifica comunque effettuata (perché in tal caso il giudice determinerebbe una regressione atipica e compiuta in carenza di potere) (Sez. 2, 6368/2015).