x

x

Art. 554 - Atti urgenti

1. Il giudice per le indagini preliminari è competente ad assumere gli atti urgenti a norma dell’articolo 467 e provvede sulle misure cautelari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non è trasmesso al giudice a norma dell’articolo 553, comma 1.

Rassegna giurisprudenziale

Atti urgenti (art. 554)

La competenza in ordine all’emissione del provvedimento che dispone il sequestro conservativo, previsto dall’art. 316, permane in capo al GIP anche dopo il provvedimento che dispone il giudizio, finché gli atti non siano trasmessi al giudice competente per il dibattimento: tale regime trova ragione nel carattere di urgenza inerente alla misura, preordinata ad impedire la dispersione delle garanzie sui beni. Il principio si applica anche nel caso di decreto di citazione diretta a giudizio, ex art. 554, ai sensi del quale il GIP è competente ad assumere gli atti urgenti fino a quando il decreto non sia materialmente trasmesso insieme al fascicolo per il dibattimento al giudice competente (Sez. 6, 57260/2017).

La questione della “prorogatio” di competenza del GIP, pur a seguito di trasmissione degli atti al tribunale da parte del PM che procede, è espressamente contemplata dall’art. 554 proprio in materia di misure cautelari (senza distinzione tra quelle personali e reali) ed è intuibile che tale esigenza sia stata avvertita dal legislatore per assicurare che non vi fossero soluzioni di continuità in quelle fasi del procedimento nelle quali, per via di adempimenti materiali di cancelleria connessi alla esecuzione delle disposizioni promananti dal PM. o dal giudice, l’incartamento attraversi una sorta di “limbo” durante il quale, però, sia ravvisata la esigenza di provvedere, ad esempio, sullo status libertatis del soggetto di cui si occupa l’incartamento processuale ovvero, anche, su questioni afferenti il sequestro.

È, appunto, per tale motivo che il codice ha dato rilievo alla “sostanza” delle cose (vale a dire, al momento In cui il giudice ad quem riceva materialmente il fascicolo per il dibattimento  e sia quindi in grado di subentrare nella competenza al GIP perché ha realmente la disponibilità degli atti) e non alla “forma” (vale a dire, la emissione di un provvedimento con cui si dispone il passaggio del fascicolo dalla fase delle indagini a quella dibattimentale).

Ciò, per l’evidente ragione, sopra anticipata di impedire momenti di “scopertura” e di incertezza circa la competenza a decidere medio tempore. È ben vero che la norma impone al PM di trasmettere “immediatamente” il fascicolo per il dibattimento al giudice competente ma la norma non può non essere interpretata in senso realistico sì da contemplare la eventualità – tutt’altro che improbabile – che, nonostante la massima volontà ed impegno di tutti i soggetti interessati, profili logistici connessi con la necessità di portare a termine adempimenti di cancelleria (da calare in una realtà ben nota agli operatori della giustizia di frequenti inadeguatezze di personale e mezzi) determini dei ritardi o, comunque, il trascorrere di un lasso di tempo (Sez. 3, 28945/2015).