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Art. 555 - Udienza di comparizione a seguito della citazione diretta

1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l’udienza di comparizione, le parti devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell’articolo 210 di cui intendono chiedere l’esame.

2. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l’imputato o il pubblico ministero può presentare la richiesta prevista dall’articolo 444, comma 1; l’imputato, inoltre, può richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione.

3. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.

4. Se deve procedersi al giudizio, le parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l’ammissione delle prove; inoltre, le parti possono concordare l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all’attività di investigazione difensiva.

5. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si osservano le disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili.

Rassegna giurisprudenziale

Udienza di comparizione a seguito della citazione diretta (art. 555)

Con la revoca del decreto di condanna, che coincide con il momento genetico della fase del giudizio (articolo 555 per il procedimento monocratico in relazione all’art.465), si entra nel rito dibattimentale che non può essere sostituito da altri riti (l’art. 464, comma 3 esclude la richiesta di abbreviato, oblazione e patteggiamento); tale rito è dunque autonomo e svincolato dal precedente rito monitorio, rito che non può rivivere “ad libitum” per l’utilizzazione di strategie processuali dilatorie o comunque opportuniste (Sez. 3, 39547/2017).

Il rito abbreviato è funzionale a garantire le esigenze di economia processuale vistosamente incentivate dalla concessione della riduzione di un terzo della sanzione; tali esigenze possono essere salvaguardate solo se si pone un termine, ovviamente precedente all’apertura del dibattimento, oltre il quale si decade dalla facoltà di presentazione dell’istanza. Tale termine è individuato espressamente in quello della presentazione delle conclusioni in udienza preliminare (art. 438 comma 6), in quello della celebrazione della udienza di comparizione a seguito di citazione diretta (art. 555 comma 2) (Sez. 2, 16649/2017).

Se non si procede con giudizio immediato, trova applicazione la generale disposizione di cui all’art. 556 che, in virtù del richiamo al comma 2 dell’art. 555, impone la sola necessità di formulare la richiesta di accesso al rito alternativo «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento»; la disposizione richiamata non contiene il riferimento al compimento di dette formalità «per la prima volta», che non può quindi essere mutuato, in difetto di ulteriore espresso richiamo, in malam partem, poiché tale operazione interpretativa comporterebbe l’inammissibile introduzione di una sanzione processuale non testualmente prevista dal legislatore.

Ne consegue che la richiesta di accesso al rito abbreviato, operata dopo il rigetto di quella di “patteggiamento”, ma pur sempre prima dell’esaurimento delle formalità di apertura del dibattimento, è tempestiva (Sez. 2, 10462/2016).

La nullità del decreto di citazione a giudizio per insufficiente determinazione del fatto ex art. 555, comma 1, lett. c), e comma 2, non integra una nullità di ordine generale a norma dell’art. 178, ma rientra tra quelle relative di cui all’art. 181, con la conseguenza che essa non può essere rilevata d’ufficio, ma deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall’art. 491.

È pertanto affetto da abnormità il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento rilevi d’ufficio l’invalidità (tra l’altro, nella specie, oltre il termine di cui all’art. 491), atteso che non è consentito al giudice sostituirsi alle parti nel rilevare cause di nullità relative, a pena del sovvertimento dei principi generali su cui si fonda nel nostro ordinamento il sistema della invalidità degli atti processuali (Sez. 2, 26298/2016).

Il richiamo al favor conciliationis che connota il procedimento dinanzi al giudice di pace (art. 2, comma 2 D. Lgs. 274/2000, secondo il quale, nel corso del procedimento, il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti), non è estraneo neppure ai procedimenti a citazione diretta (art. 555, comma 3) (Sez. 5, 12187/2016).

Le dichiarazioni spontanee rese alla PG dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ai sensi dell’art. 350, comma 7 possono essere utilizzate se acquisite agli atti del procedimento sull’accordi delle parti ai sensi dell’art. 555, comma 4 (Sez. 3, 31395/2018).