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Art. 551 - Procedimenti connessi

1. Nel caso di procedimenti connessi, se la citazione diretta a giudizio è ammessa solo per alcuni di essi, il pubblico ministero presenta per tutti la richiesta di rinvio a giudizio a norma dell’articolo 416.

Rassegna giurisprudenziale

Procedimenti connessi (art. 551)

Lo scopo della disposizione di cui all’art. 551 è quello di favorire il simultaneo processo su regiudicande avvinte da nesso di connessione (Sez. 1, 5314/2018).

È ammissibile una richiesta congiunta di giudizio immediato in caso di connessione tra un reato per il quale deve procedersi con citazione diretta, ed un altro per il quale è prevista l’udienza preliminare, se per entrambi i reati sussistono i presupposti di cui all’art. 453 (Sez. 2, 4876/2017).

La “specificità” dell’ipotesi di connessione tra procedimenti a diverso regime di vocatio in ius, è ben posta in luce da Sez. 6, 14816/2014, che procede dal riferimento all’art. 551, secondo cui quando il procedimento concernente un reato perseguibile mediante citazione diretta è connesso ad altro nel quale si debba procedere diversamente, “il pubblico ministero presenta per tutti la richiesta di rinvio a giudizio a norma dell’art. 416”.

Nonostante la lettera della legge alluda alla richiesta di rinvio a giudizio, la Corte ha ritenuto che la disposizione non potrebbe essere intesa nel senso di un divieto del ricorso al rito diretto nei casi in cui la domanda di giudizio dovrebbe normalmente passare, per alcuni dei reati connessi, attraverso il vaglio dell’udienza preliminare.

Si tratterebbe, osserva la Corte, di un assurdo sistematico, in forza del quale, riguardo ai reati a citazione diretta per i quali la prova sia evidente, e che potrebbero essere portati alla conoscenza del giudice dibattimentale senza alcun filtro, risulterebbe poi inadeguato il controllo giudiziale implicato dal rito immediato, e dovrebbe procedersi necessariamente mediante l’udienza preliminare; con il paradosso che la connessione con reati tendenzialmente più gravi, e perseguibili col rito speciale, comporterebbe il massimo aggravamento della procedura, non richiesto per i richiamati e più gravi reati, e men che meno richiesto per i reati a citazione diretta per i quali la prova non sia evidente.

Sembra chiaro, quindi, continua la Corte, “come l’art. 551 vada letto nel senso che, per il caso di connessione, i reati “a citazione diretta” seguono la sorte di quelli diversi, qualunque poi la stessa debba essere alla luce delle norme che segnano, in generale, l’opzione tra udienza preliminare e modalità alternative di esercizio dell’azione (Sez. 2, 4876/2017).

L’art. 551 stabilisce che, quando il procedimento concernente un reato perseguibile mediante citazione diretta è connesso ad altro nel quale si debba procedere diversamente, «il pubblico ministero presenta per tutti la richiesta di rinvio a giudizio a norma dell’art. 416». Il senso della norma è chiaro: l’opportunità del simultaneus processus implica la prevalenza del rito più garantito, perché segnato dal controllo giudiziale circa i presupposti per un utile avvio della fase dibattimentale (Sez. 6, 14816/2014).

Nel caso in cui reati perseguibili mediante citazione diretta siano connessi a reati per i quali dovrebbe essere promossa l’udienza preliminare - e per tutti i reati in questione vi sia evidenza della prova e ricorrano le ulteriori condizioni di cui all’art. 453 - il PM è ammesso a procedere congiuntamente mediante richiesta di giudizio immediato (Sez. 6, 14816/2014).