DIFENSORE
Riferimenti alle disposizioni di attuazione del codice
Art. 24 Att: (nomina di più difensori)
Art. 25 Att: (divieto di consigli circa la scelta del difensore di fiducia)
Art. 26 Att: (nomina del difensore nel caso di uso di lingua diversa dall’italiano)
Art. 27 Att: (documentazione della qualità di difensore)
Art. 28 Att: (comunicazione del nominativo del difensore d’ufficio)
Art. 29 Att: (elenchi e tabelle dei difensori d’ufficio)
Art. 30 Att: (comunicazione al difensore d’ufficio)
Art. 31 Att: (diritto alla retribuzione del difensore d’ufficio)
Art. 32 Att: (recupero dei crediti professionali)
Art. 33 Att: (domicilio della persona offesa)
Art. 34 Att: (designazione del sostituto del difensore)
Art. 35 Att: (corrispondenza e colloqui telefonici del difensore con l’imputato)
Art. 36 Att: (accesso del difensore al luogo di custodia)
Art. 37 Att: (procura speciale rilasciata in via preventiva)
Art. 39 Att: (autenticazione della sottoscrizione di atti)
Note introduttive
Le norme appena elencate compongono lo statuto del difensore nel processo penale.
Come si è più volte osservato, il legislatore costituente ha esplicitamente attribuito alla difesa un rango primario (art. 24 Cost.), definendola alla stregua di un diritto inviolabile che tale rimane in ogni stato e grado del procedimento.
Ci si è chiesti se l’assistenza tecnica di un difensore professionale sia parte imprescindibile di questo diritto oppure no.
La Corte costituzionale, intervenuta più volte sul tema, ha chiarito (sentenza 184/1974) che il precetto costituzionale «enuncia, in termini generali, un fondamentale principio di amplissima portata, senza peraltro distinguere tra i diversi tipi di giudizi e tra le varie fasi rispettive, né comunque accennare al rapporto tra difesa personale e difesa tecnica, e senza che sia dato desumerne, con riferimento a tutti i giudizi ovvero ad alcune categorie di essi, l’inderogabile necessità della presenza attiva del difensore (che – come questa Corte ha già avuto occasione di affermare con la sentenza n. 62 del 1971 – rappresenta, evidentemente, rispetto al diritto alla difesa, in genere, ed allo stesso diritto alla difesa tecnico-professionale, in particolare, qualcosa di più, che pertanto la legge può, ma non deve, prescrivere con riguardo a determinate ipotesi)», aggiungendo tuttavia (sentenza 498/1989) che il difensore è «un protagonista senza il quale, specie e tanto più nel nuovo processo, esso non può, da un certo momento in poi, nemmeno proseguire.
In realtà, l’imposizione all’imputato di un difensore, persino suo malgrado, mira ad assicurargli quelle cognizioni tecnico-giuridiche, quell’esperienza processuale e quella distaccata serenità, che gli consentono di valutare adeguatamente le situazioni di causa, in guisa da tutelare la sua più ampia libertà di determinazione nella scelta delle iniziative e dei comportamenti processuali».
A conclusioni analoghe, muovendo dalla CEDU, è giunta ripetutamente la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo (tra le tante, Corte EDU, sentenza del 27.11.2008, Salduz c. Turchia) affermando che il diritto dell’accusato di essere «effettivamente difeso da un avvocato è una delle caratteristiche fondamentali dell’equo processo».
Senza infine dimenticare l’art. 47 comma 2 della Carta di Nizza (il cui valore giuridico è pari a quello del Trattato sull’Unione europea), il quale attribuisce ad ogni individuo la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare nell’esercizio del diritto di difesa e tutela giurisdizionale.
La regolamentazione codicistica della figura del difensore evidenzia la speciale importanza riconosciuta al ruolo difensivo in favore dell’accusato.
Questi è infatti l’unica parte che ha il diritto di nominare due difensori di fiducia (art. 96), a differenza di tutte le altre cui ne spetta uno soltanto (artt. 100 e 101) e alla quale spetta la difesa d’ufficio (art. 97) nel caso in cui sia priva di quella di fiducia.
Il codice (art. 103) riserva al difensore, quale che sia la parte per cui opera, un consistente pacchetto di garanzie di libertà, il cui significato complessivo è di impedire alla PG e all’AG intromissioni indebite nella sua attività e, soprattutto, nelle sue comunicazioni con il suo assistito.
Il difensore di un imputato sottoposto a misura cautelare o ad arresto o fermo è abilitato a conferire con il suo cliente fin dall’inizio dell’esecuzione della misura (art. 104), fatta eccezione nei casi di specifiche ed eccezionali ragioni di cautela.
La delicatezza e l’importanza della funzione difensiva giustificano la possibilità (art. 105) di sanzionare disciplinarmente il professionista che abbandoni o rifiuti indebitamente la difesa, l’imposizione di limiti all’assunzione di mandati difensivi il cui esercizio possa risultare incompatibile con altri già assunti (art. 106) e una specifica regolamentazione del rifiuto, della rinuncia e della revoca del difensore e dell’eventuale conseguente termine a difesa (artt. 107 e 108).