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Art. 101 - Difensore della persona offesa

1. La persona offesa dal reato, per l’esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti, può nominare un difensore nelle forme previste dall’articolo 96 comma 2. Al momento dell’acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona offesa dal reato di tale facoltà. La persona offesa è altresì informata della possibilità dell’accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.

2. Per la nomina dei difensori degli enti e delle associazioni che intervengono a norma dell’articolo 93 si applicano le disposizioni dell’articolo 100.

Rassegna giurisprudenziale

Difensore della parte offesa (art. 101)

Il procedimento penale è attività dello Stato nei confronti del cittadino sottoposto ad indagini e del cittadino nei confronti del quale viene esercitata l’azione penale.

Questi è il soggetto principale, il protagonista, del procedimento/processo, la cui posizione è quella destinataria di tutte le garanzie giudicate dal legislatore idonee ad assicurare un rapporto se non effettivamente paritario almeno equilibrato con lo Stato e la sua pretesa punitiva; il cittadino persona offesa privata e quello persona danneggiata che si costituisce parte civile (quindi esercita l’azione civile nella sede penale in luogo di quella propria davanti al giudice civile) sono soggetti accessori/eventuali (secondo il titolo di reato), cui l’ordinamento riconosce diritti e facoltà nella fase procedimentale (per la prima) e in quella processuale (per entrambe), utili ad una funzione di stimolo e controllo (per la prima) e all’esercizio contestuale della pretesa risarcitoria/restitutoria (per la seconda), ma la cui posizione non è mai tale da poter prevaricare o comprimere o anche solo superare quanto è riconosciuto ambito del diritto di difesa del sottoposto alle indagini o dell’imputato.

Per quanto riguarda la persona offesa è l’art. 90 la norma cardine che individua e orienta l’esercizio dei suoi poteri: la persona offesa esercita (tutti ma soli) i diritti e le facoltà espressamente riconosciuti dalla legge e può presentare memorie e (con esclusione del diritto di legittimità) indicare elementi di prova in ogni stato e grado del procedimento.

Ciò può fare personalmente o nominando un difensore (art. 101). Ma tale scelta non comporta affatto che la persona offesa possa esercitare autonomamente i peculiari poteri che comunque il codice di rito riserva al difensore. Quando decide di non nominare un difensore, la persona offesa rinuncia all’esercizio dei poteri che solo a quello spetterebbero; non è invece affatto autorizzato da alcuna norma, in particolare gli artt. 90 e 101, ad esercitare autonomamente quei poter (Sez. 6, 1073/2016).

Destinatari dell’avviso relativo all’udienza della camera di consiglio, fissata dal GIP a seguito della opposizione della persona offesa dal reato alla richiesta di archiviazione, sono soltanto i soggetti indicati nell’art. 409 comma 2 ossia il PM, la persona sottoposta ad indagini e la persona offesa, con esclusione del difensore di quest’ultima. Infatti, non appaiono estensibili al difensore della persona offesa, ancorché nominato nel procedimento, le ragioni per le quali è stata ritenuta la necessità di avviso al difensore della persona sottoposta alle indagini nell’udienza fissata dal giudice per le indagini preliminari nel procedimento di opposizione.

Tali ragioni discendono  anche a prescindere dalla controversa natura di norma speciale da riconoscere o meno al regolamento dell’udienza camerale di cui all’art. 409 rispetto alla tipologia di udienza camerale disciplinata dall’art. 127   dalle disposizioni in tema di assistenza dell’imputato, riferibili anche alla persona dell’indagato, che impongono espressamente che venga garantita la presenza del difensore dell’imputato-indagato, argomento, questo non riferibile alla persona offesa  (Sez. 6, 27945/2014).

L’istanza di riesame proposta dal difensore della persona offesa e terzo interessato, privo di procura speciale, avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal giudice per le indagini preliminari, deve essere ritenuta inammissibile (Sez. 3, 8942/2011).