Art. 101 - Difensore della persona offesa
1. La persona offesa dal reato, per l’esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti, può nominare un difensore nelle forme previste dall’articolo 96 comma 2. Al momento dell’acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona offesa dal reato di tale facoltà. La persona offesa è altresì informata della possibilità dell’accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.
2. Per la nomina dei difensori degli enti e delle associazioni che intervengono a norma dell’articolo 93 si applicano le disposizioni dell’articolo 100.
Rassegna giurisprudenziale
Difensore della parte offesa (art. 101)
Il procedimento penale è attività dello Stato nei confronti del cittadino sottoposto ad indagini e del cittadino nei confronti del quale viene esercitata l’azione penale.
Questi è il soggetto principale, il protagonista, del procedimento/processo, la cui posizione è quella destinataria di tutte le garanzie giudicate dal legislatore idonee ad assicurare un rapporto se non effettivamente paritario almeno equilibrato con lo Stato e la sua pretesa punitiva; il cittadino persona offesa privata e quello persona danneggiata che si costituisce parte civile (quindi esercita l’azione civile nella sede penale in luogo di quella propria davanti al giudice civile) sono soggetti accessori/eventuali (secondo il titolo di reato), cui l’ordinamento riconosce diritti e facoltà nella fase procedimentale (per la prima) e in quella processuale (per entrambe), utili ad una funzione di stimolo e controllo (per la prima) e all’esercizio contestuale della pretesa risarcitoria/restitutoria (per la seconda), ma la cui posizione non è mai tale da poter prevaricare o comprimere o anche solo superare quanto è riconosciuto ambito del diritto di difesa del sottoposto alle indagini o dell’imputato.
Per quanto riguarda la persona offesa è l’art. 90 la norma cardine che individua e orienta l’esercizio dei suoi poteri: la persona offesa esercita (tutti ma soli) i diritti e le facoltà espressamente riconosciuti dalla legge e può presentare memorie e (con esclusione del diritto di legittimità) indicare elementi di prova in ogni stato e grado del procedimento.
Ciò può fare personalmente o nominando un difensore (art. 101). Ma tale scelta non comporta affatto che la persona offesa possa esercitare autonomamente i peculiari poteri che comunque il codice di rito riserva al difensore. Quando decide di non nominare un difensore, la persona offesa rinuncia all’esercizio dei poteri che solo a quello spetterebbero; non è invece affatto autorizzato da alcuna norma, in particolare gli artt. 90 e 101, ad esercitare autonomamente quei poter (Sez. 6, 1073/2016).
Destinatari dell’avviso relativo all’udienza della camera di consiglio, fissata dal GIP a seguito della opposizione della persona offesa dal reato alla richiesta di archiviazione, sono soltanto i soggetti indicati nell’art. 409 comma 2 ossia il PM, la persona sottoposta ad indagini e la persona offesa, con esclusione del difensore di quest’ultima. Infatti, non appaiono estensibili al difensore della persona offesa, ancorché nominato nel procedimento, le ragioni per le quali è stata ritenuta la necessità di avviso al difensore della persona sottoposta alle indagini nell’udienza fissata dal giudice per le indagini preliminari nel procedimento di opposizione.
Tali ragioni discendono – anche a prescindere dalla controversa natura di norma speciale da riconoscere o meno al regolamento dell’udienza camerale di cui all’art. 409 rispetto alla tipologia di udienza camerale disciplinata dall’art. 127 – dalle disposizioni in tema di assistenza dell’imputato, riferibili anche alla persona dell’indagato, che impongono espressamente che venga garantita la presenza del difensore dell’imputato-indagato, argomento, questo non riferibile alla persona offesa (Sez. 6, 27945/2014).
L’istanza di riesame proposta dal difensore della persona offesa e terzo interessato, privo di procura speciale, avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal giudice per le indagini preliminari, deve essere ritenuta inammissibile (Sez. 3, 8942/2011).