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Art. 102 - Sostituto del difensore

1. Il difensore di fiducia e il difensore d’ufficio possono nominare un sostituto.

2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore.

Rassegna giurisprudenziale

Sostituto del difensore (art. 102)

La delega al sostituto deve essere conferita in forma scritta (Sez. 5, 26606/2018).

In senso contrario: L’art. 14 della L. 247/2012, intitolato «Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni», prevede, tra l’altro, che l’avvocato possa nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l’ordine di appartenenza (comma 4), ma possa altresì, in via contingente, farsi sostituire da un altro avvocato, o praticante abilitato, con incarico verbale nel primo caso, e scritto nel secondo (comma 2).

Deve quindi ritenersi tacitamente abrogato, per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, ai sensi dell’art. 15 Preleggi, l’art. 9 RDL 1578/1933, sopra citato; abrogazione alla luce della quale gli art. 96, comma 2, e 34 Att., debbono essere ormai interpretati nel senso che il difensore titolare possa farsi sostituire per l’udienza, o per l’atto processuale da compiere, conferendo incarico anche solo orale al difensore sostituto, senza essere necessariamente ivi presente, e senza altro onere diverso dalla formale dichiarazione (davanti al giudice e raccolta a verbale) del conferitario di averlo ricevuto; ferme le sue responsabilità di ordine penale, civile e deontologico, per il caso di dichiarazione mendace (Sez. 1, 48872/2018).

L’impedimento del difensore a comparire in udienza dovuto a serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamente comunicate, non comporta l’obbligo di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni della mancata nomina. Questo principio si applica anche alle udienze camerali di appello (SU, 41432/2016).

L’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420-ter comma 5, a condizione che il difensore: a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro co-difensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102  sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (SU, 4909/2015).

È configurabile il caso della forza maggiore, idonea a suffragare istanza di restituzione nel termine per impugnare un provvedimento, la malattia invalidante del difensore di fiducia che gli abbia impedito di allontanarsi dal proprio domicilio e di nominare un sostituto per la presentazione dei motivi di impugnazione (Sez. 3, 23324/2016).

La disposizione di cui all’art. 656 comma 5 fissa la regola che il provvedimento è notificato, oltre che al condannato, al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore che ha assistito il condannato nella fase del giudizio. È indubbio, per ciò, che, in assenza di apposita nomina di altro difensore ad opera dell’interessato, legittimato a ricevere la notifica sia in primo luogo, non essendone stata formalizzata revoca alcuna, il difensore di fiducia. La notifica al difensore che lo ha sostituito non può avere medesima valenza (Sez. 1, 12905/2018).

Il sostituto del difensore, che esercita i diritti e assume i doveri del difensore ha l’obbligo di informare costui del rinvio dell’udienza, mentre il difensore di fiducia ha il dovere di mantenersi informato sull’andamento della causa e tenerne edotto il rappresentato (artt. 26, comma 3, 27, comma 7, del Codice deontologico forense, G.U. Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2014) (Sez. 1, 53420/2017).

Poteri del sostituto

L'accordo per l'applicazione di pena su richiesta delle parti, concluso con il PM dal sostituto processuale nominato dal difensore, al quale l'imputato abbia rilasciato procura speciale, è nullo in quanto i poteri che derivano da tale procura si caratterizzano intuitu personae e non possono essere compresi fra quelli esercitabili dal sostituto processuale del difensore a norma dell'art. 102 c.p.p. (Nel caso di specie, in sede di udienza era intervenuto un accordo tra il pubblico ministero e il sostituto processuale (ex art. 102 c.p.p.) per definire il processo ai sensi dell’art. 444 c.p.p. ma in termini diversi da quelli prospettati dalla richiesta – versata in atti – sottoscritta dal difensore munito di procura speciale: la relativa sentenza è stata, quindi annullata, stante la sussistenza del denunciato vizio nella manifestazione della volontà dell'imputato) (Sez. 3, 36239/2020).

Il sostituto processuale del difensore al quale soltanto il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l’azione civile nel processo penale non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura o che il danneggiato sia presente all’udienza di costituzione (SU, 12213/2018).