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Art. 100 - Difensore delle altre parti private

1. La parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata.

2. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile, del decreto di citazione o della dichiarazione di costituzione o di intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. In tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte è certificata dal difensore.

3. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa.

4. Il difensore può compiere e ricevere, nell’interesse della parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono a essa espressamente riservati. In ogni caso non può compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto espressamente il potere.

5. Il domicilio delle parti private indicate nel comma 1 per ogni effetto processuale si intende eletto presso il difensore.

Rassegna giurisprudenziale

Difensore delle altre parti private (art. 100)

Ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali, infatti, il terzo interessato alla restituzione dei beni deve conferire una procura speciale al suo difensore, nelle forme previste dall’art. 100 (Sez. 2, 6611/2013). La mancanza della procura speciale al difensore delle parti private diverse dall’imputato non può essere sanata ai sensi dell’art. 182 comma 2, poiché la stessa comporta l’inammissibilità dell’impugnazione (SU, 47239/2014).

Per i soggetti portatori di interessi meramente civilistici deve trovare applicazione la regola che l’art. 100 prevede espressamente per la parte civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, ossia che tali soggetti possono stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale (Sez. 3, 816/2018).

Quanto ai criteri distintivi tra nomina difensiva e procura speciale, la differenza tra le due figure giuridiche è che la nomina del difensore prevede formalità che riguardano il momento della presentazione (art. 96), ma nulla è sancito dalla legge quanto al contenuto.

E deve ritenersi perciò che si tratti di un semplice negozio unilaterale di investitura, per il difensore, del potere di rappresentare la parte in giudizio, che vale per tutta la durata del processo fino a revoca o rinuncia e per l’esercizio di tutti e solo dei poteri propri del difensore in quanto tale, quale ad esempio il potere di impugnazione, che è previsto, dall’art. 571, comma 3 in capo al difensore, con titolarità diversa e disgiunta da quella dell’imputato o del suo procuratore speciale. Invece la procura speciale prevista dall’art. 100 non può che essere un mandato con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte, opera che nel caso di specie è la rappresentanza nel compimento di determinati atti di cui è titolare in proprio il conferente la procura stessa in relazione ad un determinato procedimento (Sez. 5, 25478/2014).