x

x

Art. 99 - Estensione al difensore dei diritti dell’imputato

1. Al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all’imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest’ultimo.

2. L’imputato può togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all’atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all’atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice.

Rassegna giurisprudenziale

Estensione al difensore dei diritti dell’imputato (art. 99)

Il disposto dell’art. 99 prevede che al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all’imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest’ultimo.

La norma definisce il ruolo del difensore, che non è limitato all’assistenza tecnica ma comprende anche la rappresentanza del proprio assistito e per tale ragione a esso competono tutti i diritti e le facoltà che spettano a quest’ultimo, salvo il compimento di determinate attività che determinano la modifica della posizione sostanziale dell’imputato.

La scelta tecnica di rinunciare al termine a difesa non rientra tra i diritti personalissimi della parte non esercitabili dal difensore ai sensi della norma citata (Sez. 5, 41163/2014).