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Art. 98 - Patrocinio dei non abbienti

1. L’imputato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che intende costituirsi parte civile e il responsabile civile possono chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, secondo le norme della legge sul patrocinio dei non abbienti.

Rassegna giurisprudenziale

Patrocinio dei non abbienti (art. 98)

Spetta al soggetto che richiede l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato l’onere di fornire la prova contraria, idonea a vincere la presunzione relativa di superamento del limite di reddito ostativo, nei casi previsti dall’art. 76 comma 4-bis, DPR 115/2002; non sussiste l’obbligo per il giudice di valutare lo stato di indigenza del richiedente o di svolgere accertamenti in tal senso (Sez. 4, 18684/2018).

Integrano il delitto di cui all’art. 95 DPR 115/2002 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio, così restando escluso trattasi di un falso innocuo (SU, 6591/2008).