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Art. 97 - Difensore di ufficio

1. L’imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

2. Il difensore d’ufficio nominato ai sensi del comma 1 è individuato nell’ambito degli iscritti all’elenco nazionale di cui all’articolo 29 delle disposizioni di attuazione. I Consigli dell’ordine circondariali di ciascun distretto di Corte d’appello predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, l’elenco dei professionisti iscritti all’albo e facenti parte dell’elenco nazionale ai fini della nomina su richiesta dell’autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria. Il Consiglio nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d’ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità.

3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è prevista l’assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l’imputato ne sono privi, danno avviso dell’atto al difensore il cui nominativo è comunicato dall’ufficio di cui al comma 2.

4. Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 102. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all’ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell’urgenza. Nel corso del giudizio può essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell’elenco di cui al comma 2.

5. Il difensore di ufficio ha l’obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo.

6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia.

Rassegna giurisprudenziale

Difensore d’ufficio (art. 97)

Integra un profilo di invalidità, sub specie di nullità assoluta, la mancata nomina del difensore d’ufficio in seguito alla rinuncia, ritualmente depositata in cancelleria, del difensore di fiducia. Invero, la rinuncia al mandato difensivo comporta l’obbligo per il giudice, a pena di nullità, di nominare all’imputato  che non abbia provveduto ad una nuova nomina fiduciaria  un difensore d’ufficio, in quanto l’eventuale designazione temporanea di un sostituto, ai sensi dell’art. 97, comma quarto, avendo natura episodica, è consentita nei soli casi di impedimento temporaneo del difensore di fiducia o di quello di ufficio.

Il sostituto d’ufficio è abilitato a svolgere soltanto una sostituzione «ad actum», nei casi di temporanea assenza del difensore titolare della funzione, sia esso di fiducia o di ufficio; la sua nomina è consentita nelle sole ipotesi tassativamente elencate nell’art. 97, comma 4; un’efficace ed effettiva assistenza tecnica, intesa come il complesso di diritti, di poteri e di facoltà che le singole norme processuali attribuiscono al soggetto preposto alla difesa, presuppone lo studio e la conoscenza degli atti del procedimento, in cui l’attività professionale dell’avvocato dovrà esplicarsi, e una congrua attività preparatoria della difesa stessa, che solo il titolare della difesa può assicurare.

Di guisa che ove emerga che il difensore originariamente officiato non intende, o non è in condizione, di proseguire nel suo incarico, e l’interessato non provveda egli stesso ad avvicendarlo, il giudice ha l’obbligo di nominare un difensore di ufficio, in quanto l’intervento del sostituto, a norma del citato comma 4 dell’art. 97, ha natura episodica ed è, pertanto, consentito nei soli casi di impedimento temporaneo del difensore, sicché, quando l’impedimento sia viceversa definitivo, come nel caso di rinunzia al mandato, occorre provvedere (in difetto di nomina fiduciaria), a pena di nullità, alla designazione di un difensore di ufficio che assuma, a norma dell’art. 97, comma 1, la titolarità della funzione (Sez. 5, 13179/2019).

L’omesso avviso al difensore di fiducia della data fissata per la celebrazione del giudizio abbreviato di appello determina una nullità di ordine generale intermedio che non è sanata dalla mancata eccezione del vizio di notifica da parte del sostituto d’ufficio, ex art. 97 comma 4 al difensore non avvisato. (Sez. 6, 37532/2016).

L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 comma 1 lett. c) e 179 comma 1, quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 9 comma 4 (SU, 24630/2015; per l’estensione del principio anche alle procedure di esecuzione, Sez. 1, 18513/2018).

Integra una nullità assoluta insanabile l’omesso avviso al difensore di fiducia della fissazione dell’udienza per la convalida dell’arresto ed in contestuale giudizio direttissimo. Tuttavia, poiché la procedura di convalida dell’arresto è caratterizzata da una speciale urgenza, qualora il difensore di fiducia dell’arrestato non risulti prontamente reperibile, il giudice deve designare un difensore d’ufficio immediatamente reperibile, senza prima effettuare ulteriori tentativi di notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza a quello di fiducia (Sez. 4, 29125/2018).

Il difensore d’ufficio nominato in quanto immediatamente reperibile è abilitato a svolgere soltanto una sostituzione «ad actum», nei casi di temporanea assenza del difensore titolare della funzione, sia esso di fiducia o di ufficio; la sua nomina è consentita nelle sole ipotesi tassativamente elencate nell’art. 97 comma 4 (SU, 24630/2015).

Anche al difensore nominato ai sensi dell’art. 97 comma 4 va riconosciuta la qualifica di “sostituto”, al quale si applicano le disposizioni dell’art. 102, per cui lo stesso esercita i diritti e assume i doveri del difensore di fiducia o di quello di ufficio precedentemente designato fino al momento in cui questo, che pure conserva la sua qualifica, non vi provveda personalmente (Sez. 3, 19985/2017).

Nel giudizio abbreviato di appello, soggetto al rito camerale, si applica l’art. 420-ter comma 5, che impone il rinvio del procedimento in caso di dedotto legittimo impedimento del difensore, fermo restando che, ove il difensore non comparso non abbia dedotto legittimo impedimento, il procedimento può proseguire senza necessità di provvedere alla sua sostituzione ex art. 97 comma 4 (Sez. 2, 8/2016).

In tema di dichiarazione di adesione del difensore alla iniziativa dell’astensione dalla partecipazione alle udienze legittimamente proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la mancata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione dell’udienza camerale (con contestuale nomina del difensore immediatamente reperibile) in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore nelle forme e nei termini previsti dall’art. 3, comma 1, del vigente codice di autoregolamentazione, determina una nullità per la mancata assistenza dell’imputato, ai sensi dell’art. 178 comma 1 lett. c) , che ha natura assoluta ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, ovvero natura intermedia negli altri casi (SU, 15232/2014).