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Art. 106 - Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento

1. Salva la disposizione del comma 4-bis la difesa di più imputati può essere assunta da un difensore comune, purché le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili.

2. L’autorità giudiziaria, se rileva una situazione di incompatibilità, la indica e ne espone i motivi, fissando un termine per rimuoverla.

3. Qualora l’incompatibilità non sia rimossa, il giudice la dichiara con ordinanza provvedendo alle necessarie sostituzioni a norma dell’articolo 97.

4. Se l’incompatibilità è rilevata nel corso delle indagini preliminari, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o di taluna delle parti private e sentite le parti interessate, provvede a norma del comma 3.

4-bis. Non può essere assunta da uno stesso difensore la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso ai sensi dell’articolo 12 o collegato ai sensi dell’articolo 371, comma 2, lettera b). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4.

Rassegna giurisprudenziale

Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento (art. 106)

Non è sufficiente ad integrare l’incompatibilità del difensore la diversità di posizioni giuridiche o di linee di difesa tra più imputati, ma occorre che la versione difensiva di uno di essi sia assolutamente inconciliabile con la versione fornita dagli altri assistiti, così da determinare un contrasto radicale e insuperabile, tale da rendere impossibile, per il difensore, sostenere tesi logicamente inconciliabili tra loro (Sez. 2, 10757/2017).

In tema di responsabilità da reato degli enti, il rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa di tale condizione di incompatibilità, alla nomina del difensore dell’ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall’art. 39 D. Lgs. 231/2001.

Non è infatti applicabile alla fattispecie l’istituto dell’art. 106 giacché in materia si verte sulla nomina del difensore di fiducia dell’ente da parte del suo rappresentante, (ed in assenza di contemporanee difese di altri imputati) e dunque la incompatibilità per conflitto di interesse non riguarda il difensore nominato ma il soggetto che effettua la nomina.

In altri termini, non si pone il problema dell’intervento (e delle sue modalità) del giudice su una scelta fiduciaria legittimamente effettuata dall’interessato, ma della ratifica, da parte del giudice, di una qualificazione di incompatibilità del rappresentante dell’ente che il legislatore stesso ha effettuato e quindi di rilevazione di un difetto di legittimazione alla nomina (SU, 33041/2015).