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Art. 105 - Abbandono e rifiuto della difesa

1. Il consiglio dell’ordine forense ha competenza esclusiva per le sanzioni disciplinari relative all’abbandono della difesa o al rifiuto della difesa di ufficio.

2. Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale in cui è avvenuto l’abbandono o il rifiuto.

3. Nei casi di abbandono o di rifiuto motivati da violazione dei diritti della difesa, quando il consiglio dell’ordine li ritiene comunque giustificati, la sanzione non è applicata, anche se la violazione dei diritti della difesa è esclusa dal giudice.

4. L’autorità giudiziaria riferisce al consiglio dell’ordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio o, nell’ambito del procedimento, i casi di violazione da parte del difensore dei doveri di lealtà e probità nonché del divieto di cui all’articolo 106, comma 4-bis.

5. L’abbandono della difesa delle parti private diverse dall’imputato, della persona offesa, degli enti e delle associazioni previsti dall’articolo 91 non impedisce in alcun caso l’immediata continuazione del procedimento e non interrompe l’udienza.

Rassegna giurisprudenziale

Abbandono e rifiuto della difesa (art. 105)

L’abbandono può configurarsi soltanto mediante un insieme indeterminato di condotte, indicative, soprattutto per facta concludentia, della irreversibile indisponibilità a prolungare l’opera difensiva e non può essere presunto unicamente dalla mancata partecipazione ad alcuni atti (Sez. 1, 49878/2015).

Il codice deontologico forense richiede che l’avvocato debba svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza (art. 6), ricavandosi poi espressamente il principio del dovere di lealtà e probità del difensore nel processo penale dall’art. 105 comma 4 (Sez. 3, 33404/2015).