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Art. 661 - Esecuzione delle sanzioni sostitutive

1. Per l’esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, il pubblico ministero trasmette l’estratto della sentenza di condanna al magistrato di sorveglianza territorialmente competente che provvede in osservanza delle leggi vigenti.

2. La pena pecuniaria, quale sanzione sostitutiva, è eseguita a norma dell’articolo 660.

Rassegna giurisprudenziale

Esecuzione delle sanzioni sostitutive (art. 661)

Deve rilevarsi il difetto di una norma nel sistema che autorizzi l’esecuzione di una pena prima della definitività della sentenza che l’ha comminata, a tal fine rilevandosi l’aporia che la soluzione contraria introdurrebbe in caso di pendenza di un giudizio di gravame, il cui esito può anche essere un verdetto assolutorio.

Deve, quindi, affermarsi, in linea di principio, che l’esecuzione di una pena prima della definitività della sentenza che l’ha comminata si pone in contrasto con il fondamento stesso della potestà punitiva dello stato e con il principio di legalità della pena. Il riferimento normativo più immediato che conferma l’assunto è rappresentato dall’art. 661, norma che, con specifico riferimento alla esecuzione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata, prevede espressamente che il PM, organo dell’esecuzione, trasmetta l’estratto della sentenza di condanna al magistrato di sorveglianza, così evocando la necessità che l’esecuzione della sanzione sostitutiva segua la formazione del titolo esecutivo di condanna.

Tanto chiarito, deve perciò affermarsi il seguente, ulteriore principio di diritto: il legislatore, nel prevedere l’ipotesi di una revoca della pena sostituita ai sensi dell’art. 186 comma 9-bis CDS da parte del giudice che procede, lungi dal legittimare implicitamente una esecuzione dei lavori di pubblica utilità che preceda la definitività della condanna, ha solo inteso disciplinare situazioni marginali, ravvisabili in tutte le ipotesi in cui residui una competenza a pronunciarsi da parte del giudice procedente su aspetti della statuizione diversi dalle questioni penali e incompatibili con la proposizione dell’impugnazione (Sez. 4, 54985/2017).

Allorquando sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è poi onere dell’AG, e non del condannato, promuovere l’avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell’attività lavorativa individuata: pertanto, il fatto che il condannato non comunichi all’ente individuato in sentenza la sanzione sostitutiva irrogata nei suoi confronti non legittima il ripristino della pena principale (Sez. 1, 7172/2016).

Il sistema processuale anche per l’esecuzione delle sanzioni sostitutive contempla l’impulso da parte dell’AG: così, a mente dell’art. 661, per l’esecuzione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata è il PM a trasmettere l’estratto della sentenza di condanna al magistrato di sorveglianza per gli adempimenti esecutivi; è d’altronde il PM che a norma dell’art. 655 (in coerenza con l’art. 73 Ord. giud.) cura l’esecuzione dei provvedimenti di condanna e del pari il PM che (ex art. 5 del decreto del ministero della Giustizia del 26 marzo 2001) esegue la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, anche (ex art. 43 D. Lgs. 274/2000) in ordine alle sentenze emesse dal giudice di pace, ed ha titolo per formulare al giudice (ex art. 44 medesimo decreto) le richieste di modifica delle modalità di esecuzione per i motivi di assoluta necessità, oltre a dare impulso all’attività di verifica della regolare prestazione della prestazione.

Se, dunque, spetta al PM competente avviare l’esecuzione della sanzione sostitutiva comunicando la sentenza di condanna all’ente ivi designato, appare conseguente farne derivare che non possono porsi a carico del condannato l’onere dell’impulso della fase esecutiva ed il compito del superamento dei fattori di difficoltà emersi nel corso di questa fase, salvo che non risulti accertata l’imputabilità alla stessa sfera del condannato della situazione impeditiva dell’esecuzione della sanzione sostitutiva (Sez. 1, 35855/2015).

Ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria - irrogata per il reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti - con quella del lavoro di pubblica utilità, l’individuazione delle modalità attuative della predetta sanzione sostitutiva è demandata al giudice procedente, che non può imporre oneri al condannato, il quale ha la facoltà di sollecitare l’applicazione della sanzione sostitutiva ovvero può dichiarare di non opporsi ad essa, ma non è tenuto ad indicare l’ente o la struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, né ad avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell’attività individuata (Sez. 1, 35855/2015).