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Art. 662 - Esecuzione delle pene accessorie

1. Per l’esecuzione delle pene accessorie, il pubblico ministero, fuori dei casi previsti dagli articoli 32 e 34 del codice penale, trasmette l’estratto della sentenza di condanna agli organi della polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e, occorrendo, agli altri organi interessati, indicando le pene accessorie da eseguire. Nei casi previsti dagli articoli 32 e 34 del codice penale, il pubblico ministero trasmette l’estratto della sentenza al giudice civile competente.

2. Quando alla sentenza di condanna consegue una delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 34 del codice penale, per la determinazione della relativa durata si computa la misura interdittiva di contenuto corrispondente eventualmente disposta a norma degli articoli 288, 289 e 290.

Rassegna giurisprudenziale

Esecuzione delle pene accessorie (art. 662)

Le pene accessorie sono efficaci a partire dalla irrevocabilità della sentenza che le ha disposte (Sez. 7, 20597/2017).

Le pene conseguenti a quelle principali, in quanto effetto penale della condanna ai sensi dell’art. 20 Cod. pen., non sono soggette a prescrizione nel difetto di qualsiasi previsione normativa che stabilisca espressamente un regime parallelo a quello cui soggiacciono le pene principali. Il ricorrente pretende di sottoporre l’interdizione dai pubblici uffici ad un termine di prescrizione e l’esistenza nel sistema processuale di un obbligo di immediata esecuzione delle pene accessorie, dal cui inadempimento mantenuto per un arco temporale pari alla durata delle stesse dovrebbe discendere la loro estinzione, ma omette completamente di indicare quale disposizione positiva stabilisca il dovere del PM di promuovere senza dilazioni l’esecuzione e preveda la corrispondente sanzione in caso di protratta inerzia.

A tale scopo non può giovare il richiamo all’art. 662, che si limita a descrivere la natura delle attività che il PM deve porre in essere per l’esecuzione delle pene accessorie, consistenti nella trasmissione dell’estratto della sentenza che le ha irrogate e nella loro indicazione all’autorità di PG o di pubblica sicurezza, oppure ad altri soggetti interessati, senza peraltro stabilire un formalismo cogente e non surrogabile con la comunicazione dei dati essenziali e necessari alla sottoposizione del condannato alla misura punitiva.

Non ha dunque pregio l’obiezione difensiva che censura la condotta del PG procedente per non avere di sua iniziativa trasmesso al competente Ministero l’estratto della sentenza, posto che la comunicazione trasmessa, anche se sollecitata, consente di rintracciare un valido atto d’impulso all’attuazione dell’interdizione e che l’amministrazione interessata era stata già a conoscenza della vicenda processuale e dell’addebito, essendo venuta in possesso di quel corredo di informazioni necessarie per dare attuazione concreta alla pena accessoria (Sez. 1, 33541/2016).

La trasmissione dell’estratto della sentenza di condanna non costituisce adempimento imprescindibile per determinare la soggezione del condannato alla punizione accessoria, ma è superfluo nei casi in cui l’operatività della sanzione discenda dalla sua diretta conoscenza da parte del condannato senza sia necessario un intervento attuativo da parte di organi esterni (Sez. 5, 582/2001).

La sentenza di condanna irrevocabile lo è anche per la pena accessoria applicata, nonostante il difetto di adempimento formale, da parte del PM competente, degli incombenti previsti nell’art. 662, ove il diretto ed immediato destinatario è lo stesso condannato che, non proponendo, impugnazione, ovvero avendo esaurito i rimedi esperibili, già versa in situazione di definitiva consapevolezza che quelle statuizioni sono ormai immediatamente efficaci ed eseguibili (Sez. 5, 50379/2016).

La pena accessoria temporanea, che sia incompatibile con la detenzione presso istituto penitenziario, deve essere eseguita soltanto dopo che sia stata scontata la pena principale detentiva, dipendendo la contestuale esecuzione dalla loro compatibilità (Sez. 1, 33541/2016).

L’applicazione di una pena accessoria extra o contra legem da parte del giudice della cognizione può essere rilevata, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell’esecuzione purché essa sia determinata per legge ovvero determinabile, senza alcuna discrezionalità, nella specie e nella durata, e non derivi da errore valutativo del giudice della cognizione (SU, 6240/2015).

Gli effetti penali della condanna si caratterizzano per: a) essere conseguenza soltanto di una sentenza irrevocabile di condanna e non pure di altri provvedimenti che possono determinare quell’effetto; b) essere conseguenza che deriva direttamente, ope legis, dalla sentenza di condanna e non da provvedimenti discrezionali della pubblica amministrazione, ancorché aventi la condanna come necessario presupposto; c) la natura sanzionatoria dell’effetto, pur se incidente in ambito diverso da quello del diritto penale sostanziale e processuale (SU, 7/1994).

Gli effetti penali della condanna, di cui le pene accessorie costituiscono una species, vanno individuati in tutte quelle conseguenze giuridiche di carattere afflittivo che scaturiscono dalla condanna penale; tali conseguenze, peraltro, non possono essere individuate esclusivamente in quelle derivanti ope iuris dalla sentenza affermativa della responsabilità, rientrando invece tra esse anche ogni altra sanzione o privazione di benefici che possa prodursi in modo non automatico, ma che trovi nella sentenza di condanna il suo necessario e indefettibile presupposto  (Sez. 1, 31499/2013).