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Art. 66-bis - Verifica dei procedimenti a carico dell’imputato 

1. In ogni stato e grado del procedimento, quando risulta che la persona sottoposta alle indagini o l’imputato è stato segnalato, anche sotto diverso nome, all’autorità giudiziaria quale autore di un reato commesso antecedentemente o successivamente a quello per il quale si procede, sono eseguite le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente ai fini dell’applicazione della legge penale.

Rassegna giurisprudenziale

Verifica dei procedimenti a carico dell’imputato (art. 66-bis)

Non risultano decisioni in termini nel sito web istituzionale della Corte di cassazione.