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IMPUTATO

Riferimenti alle disposizioni di attuazione del codice

Art. 21 Att: (notizie da chiedere all’imputato nel primo atto in cui è presente)

Art. 22 Att: (comparizione delle persone in stato di arresto o detenzione domiciliare)

 

Note introduttive

Le norme appena elencate adempiono, sebbene non da sole, a una duplice funzione: compongono la presentazione codicistica della figura dell’imputato e regolamentano le attività iniziali da compiersi al suo affacciarsi sulla scena procedimentale.

Nel sistema codicistico (art. 60) la qualifica di imputato consegue all’esercizio dell’azione penale in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge (dunque, è un fatto squisitamente processuale) e rimane in vita fino alla definitività del provvedimento conclusivo, quale che sia.

Lo statuto garantistico riservato all’imputato è esteso all’indagato ed è una scelta più che giustificata se si considera che, sebbene la formazione della prova sia riservata ordinariamente all’istruttoria dibattimentale di merito, nella fase delle indagini preliminari il PM accumula la gran parte degli elementi conoscitivi di cui si servirà per sostenere l’accusa. Senza peraltro dimenticare che quegli stessi elementi diventano utilizzabili per la decisione, fatta eccezione per i casi di inutilizzabilità patologica, ove l’accusato consenta di essere giudicato con uno dei riti alternativi.

Particolari cautele e limiti circondano le dichiarazioni rese dall’imputato.

Il legislatore (art. 62) vieta la loro acquisizione indiretta al materiale probatorio tramite la testimonianza di terzi. Si prefigge così di impedire che la voce di chi si difende sia filtrata da terzi e arrivi al giudice non con i suoi accenti originari ma come è stata percepita da chi l’ha ascoltata.

La previsione dell’art. 63 disciplina a sua volta l’eventualità, tutt’altro che infrequente nella pratica, che una persona sentita dalla PG, dal PM o dal giudice renda dichiarazioni autoindizianti. Principi di elementare civiltà giuridica impediscono che di esse si possa fare uso in danno dell’autore e obbligano l’esaminante ad interrompere l’esame e dare gli avvertimenti prescritti.

L’inutilizzabilità diventa peraltro erga omnes se, prima dell’esame, esistevano condizioni che avrebbero imposto l’attribuzione all’esaminato della qualifica di indagato o imputato. Si sanziona così la grave scorrettezza procedurale di chi, in presenza di elementi significativi per la formalizzazione di un’accusa, ha ignorato tale obbligo e ha privato il dichiarante delle dovute garanzie (ivi compresa la facoltà di tacere).

Un cospicuo pacchetto di garanzie e limiti (artt. 64 e ss.) presidia l’interrogatorio dell’accusato.

Anzitutto, con valenza più simbolica che sostanziale, si assicura la partecipazione libera anche a chi sia in stato di custodia cautelare o comunque detenuto.

Si vietano le tecniche e i metodi capaci di alterare le capacità mnemoniche e valutative e la libertà di autodeterminazione.

Si prescrivono gli avvertimenti indispensabili e le conseguenze prodotte dalla loro omissione.

Si obbliga l’interrogante a una contestazione chiara e precisa del fatto e alla discovery degli elementi di prova, cui si possono aggiungere anche le relative fonti se le indagini non ne ricevono pregiudizio.

Si spinge verso un interrogatorio a tecnica mista: racconto libero del dichiarante nella fase iniziale e domande/risposte nella fase successiva, delineando così uno schema in cui convivono la spontaneità e l’esame guidato che, almeno astrattamente, dovrebbe consentire di non disperdere alcun dettaglio rilevante.

Un consistente gruppo di norme è destinato alle verifiche che servono per l’identificazione certa delle generalità dell’esaminato, della sua storia giudiziaria, dell’età e delle condizioni di mente.

Ognuno di questi accertamenti è indispensabile e direttamente produttivo di conseguenze sul piano processuale. Generalità esatte servono infatti ad evitare errori di attribuzione soggettiva del reato. La determinazione dell’età è necessaria, nei casi dubbi, per stabilire se sia competente l’AG minorile. La presenza di eventuali infermità mentali può rendere l’accusato non imputabile (se pregressa al fatto) o non giudicabile (se successiva).

A quest’ultimo riguardo, una recente modifica ha fatto venir meno la categoria dei cosiddetti eterni giudicabili, cioè gli imputati affetti da incapacità mentale irreversibile per i quali il giudice competente era costretto a disporre periodiche e inutili verifiche peritali senza poterne trarre le inevitabili conseguenze. Quella modifica consente adesso l’emissione di provvedimenti di non luogo o non doversi procedere.

È questo in sintesi il primo approccio codicistico alla figura di chi si difende da un’accusa in ambito penale e fin d’ora è chiamato in causa chi assiste tecnicamente il defendant.

Per una semplice ma essenziale ragione: le garanzie e i diritti riconosciuti all’accusato rappresentano altrettanti obblighi e doveri per l’accusatore pubblico e il giudice ma sarebbero ben povera cosa se non ci fosse un difensore professionale pronto a controllarne l’effettivo rispetto e ad esperire le corrette reazioni procedurali nel caso di violazioni.

Art. 60 - Assunzione della qualità di imputato

1. Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell’articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo.

2. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna.

3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo.

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Art. 61 - Estensione dei diritti e delle garanzie dell’imputato

1. I diritti e le garanzie dell’imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari.

2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all’imputato, salvo che sia diversamente stabilito.

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Art. 62 - Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell’imputato

1. Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall’imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza.

2. Il divieto si estende alle dichiarazioni, comunque inutilizzabili, rese dall’imputato nel corso di programmi terapeutici diretti a ridurre il rischio che questi commetta delitti sessuali a danno di minori.

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Art. 63 - Dichiarazioni indizianti

1. Se davanti all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l’autorità procedente ne interrompe l’esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.

2. Se la persona doveva essere sentita sin dall’inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate.

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Art. 64 - Regole generali per l’interrogatorio

1. La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare o se detenuta per altra causa, interviene libera all’interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze.

2. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti.

3. Prima che abbia inizio l’interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:

a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;

b) salvo quanto disposto dall’articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;

c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l’ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall’articolo 197 e le garanzie di cui all’articolo 197-bis.

3-bis. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dell’avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l’ufficio di testimone.

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Art. 65 - Interrogatorio nel merito

1. L’autorità giudiziaria contesta alla persona sottoposta alle indagini in forma chiara e precisa il fatto che le è attribuito, le rende noti gli elementi di prova esistenti contro di lei e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, gliene comunica le fonti.

2. Invita, quindi, la persona ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa e le pone direttamente domande.

3. Se la persona rifiuta di rispondere, ne è fatta menzione nel verbale. Nel verbale è fatta anche menzione, quando occorre, dei connotati fisici e di eventuali segni particolari della persona.

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Art. 66 - Verifica dell’identità personale dell’imputato

1. Nel primo atto cui è presente l’imputato, l’autorità giudiziaria lo invita a dichiarare le proprie generalità e quant’altro può valere a identificarlo, ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false.

2. L’impossibilità di attribuire all’imputato le sue esatte generalità non pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell’autorità procedente, quando sia certa l’identità fisica della persona. In ogni caso, quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei provvedimenti destinati a essere iscritti nel casellario giudiziale è riportato il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti il provvedimento è emesso.

3. Le erronee generalità attribuite all’imputato sono rettificate nelle forme previste dall’articolo 130.

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Art. 66-bis - Verifica dei procedimenti a carico dell’imputato 

1. In ogni stato e grado del procedimento, quando risulta che la persona sottoposta alle indagini o l’imputato è stato segnalato, anche sotto diverso nome, all’autorità giudiziaria quale autore di un reato commesso antecedentemente o successivamente a quello per il quale si procede, sono eseguite le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente ai fini dell’applicazione della legge penale.

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Art. 67 - Incertezza sull’età dell’imputato

1. In ogni stato e grado del procedimento, quando vi è ragione di ritenere che l’imputato sia minorenne, l’autorità giudiziaria trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

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Art. 68 - Errore sull’identità fisica dell’imputato

1. Se risulta l’errore di persona, in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell’articolo 129.

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Art. 69 - Morte dell’imputato

1. Se risulta la morte dell’imputato, in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell’articolo 129.

2. La sentenza non impedisce l’esercizio dell’azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona, qualora successivamente si accerti che la morte dell’imputato è stata erroneamente dichiarata.

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Art. 70 - Accertamenti sulla capacità dell’imputato

1. Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e vi è ragione di ritenere che, per infermità mentale sopravvenuta al fatto, l’imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre, dispone anche di ufficio, perizia.

2. Durante il tempo occorrente per l’espletamento della perizia il giudice assume, a richiesta del difensore, le prove che possono condurre al proscioglimento dell’imputato, e, quando vi è pericolo nel ritardo, ogni altra prova richiesta dalle parti.

3. Se la necessità di provvedere risulta durante le indagini preliminari, la perizia è disposta dal giudice a richiesta di parte con le forme previste per l’incidente probatorio. Nel frattempo restano sospesi i termini per le indagini preliminari e il pubblico ministero compie i soli atti che non richiedono la partecipazione cosciente della persona sottoposta alle indagini. Quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove nei casi previsti dall’articolo 392.

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Art. 71 - Sospensione del procedimento per incapacità dell’imputato

1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall’articolo 70, risulta che lo stato mentale dell’imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è reversibile, il giudice dispone con ordinanza che il procedimento sia sospeso, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.

2. Con l’ordinanza di sospensione il giudice nomina all’imputato un curatore speciale, designando di preferenza l’eventuale rappresentante legale.

3. Contro l’ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore nonché il curatore speciale nominato all’imputato.

4. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall’articolo 70 comma 2. A tale assunzione il giudice procede anche a richiesta del curatore speciale, che in ogni caso ha facoltà di assistere agli atti disposti sulla persona dell’imputato, nonché agli atti cui questi ha facoltà di assistere.

5. Se la sospensione interviene nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 70 comma 3.

6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell’articolo 75 comma 3.

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Art. 72 - Revoca dell’ordinanza di sospensione

1. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell’ordinanza di sospensione del procedimento, o anche prima quando ne ravvisi l’esigenza, il giudice dispone ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dell’imputato. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

2. La sospensione è revocata con ordinanza non appena risulti che lo stato mentale dell’imputato ne consente la cosciente partecipazione al procedimento ovvero che nei confronti dell’imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.

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Art. 72-bis - Definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell’imputato

1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall’articolo 70, risulta che lo stato mentale dell’imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l’eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

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Art. 73 - Provvedimenti cautelari

1. In ogni caso in cui lo stato di mente dell’imputato appare tale da renderne necessaria la cura nell’ambito del servizio psichiatrico, il giudice informa con il mezzo più rapido l’autorità competente per l’adozione delle misure previste dalle leggi sul trattamento sanitario per malattie mentali.

2. Qualora vi sia pericolo nel ritardo, il giudice dispone anche di ufficio il ricovero provvisorio dell’imputato in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero. L’ordinanza perde in ogni caso efficacia nel momento in cui viene data esecuzione al provvedimento dell’autorità indicata nel comma 1.

3. Quando è stata o deve essere disposta la custodia cautelare dell’imputato, il giudice ordina che la misura sia eseguita nelle forme previste dall’articolo 286.

4. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede all’informativa prevista dal comma 1 e, se ne ricorrono le condizioni, chiede al giudice il provvedimento di ricovero provvisorio previsto dal comma 2.

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