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Art. 73 - Provvedimenti cautelari

1. In ogni caso in cui lo stato di mente dell’imputato appare tale da renderne necessaria la cura nell’ambito del servizio psichiatrico, il giudice informa con il mezzo più rapido l’autorità competente per l’adozione delle misure previste dalle leggi sul trattamento sanitario per malattie mentali.

2. Qualora vi sia pericolo nel ritardo, il giudice dispone anche di ufficio il ricovero provvisorio dell’imputato in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero. L’ordinanza perde in ogni caso efficacia nel momento in cui viene data esecuzione al provvedimento dell’autorità indicata nel comma 1.

3. Quando è stata o deve essere disposta la custodia cautelare dell’imputato, il giudice ordina che la misura sia eseguita nelle forme previste dall’articolo 286.

4. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede all’informativa prevista dal comma 1 e, se ne ricorrono le condizioni, chiede al giudice il provvedimento di ricovero provvisorio previsto dal comma 2.

Rassegna giurisprudenziale

Provvedimenti cautelari (art. 73)

Nel caso di imputato affetto da patologia psichiatrica che impedisca la sua cosciente partecipazione al dibattimento, può disporsi, ai sensi dell’art. 73, comma 3, ove egli debba essere mantenuto in custodia cautelare, soltanto il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, quale previsto dal richiamato art. 286, ovvero, ai sensi dell’art. 111, comma quinto, del DPR 230/2000 (regolamento attuativo dell’ordinamento penitenziario), l’assegnazione ad un istituto o sezione speciale per infermi di mente, ma non anche l’assegnazione ad un ospedale psichiatrico giudiziario, essendo questa subordinata, come applicazione provvisoria di una tipica misura di sicurezza, alla prevedibile applicazione in via definitiva della misura stessa (Sez. 3, 47335/2008).

Nel caso in cui lo stato di mente dell’imputato appaia tale da renderne necessaria la cura nell’ambito del servizio psichiatrico e sia del pari necessario mantenere nei suoi confronti la custodia cautelare, il giudice ordina, ai sensi dell’art. 73 comma 3; che la misura sia eseguita nelle forme di cui all’art. 286, mediante il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i necessari provvedimenti per prevenire il pericolo di fuga ovvero, in alternativa, può disporre l’assegnazione dell’imputato ad un istituto o sezione speciale per infermi o minorati psichici, ma in nessun caso l’imputato può essere assegnato ad un ospedale psichiatrico giudiziario, tipica misura di sicurezza (Sez. 3, 3518/2004).