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Art. 72-bis - Definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell’imputato

1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall’articolo 70, risulta che lo stato mentale dell’imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l’eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

Rassegna giurisprudenziale

Definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell’imputato (art. 72-bis)

La disciplina prevista dagli articoli 70 e ss. prevede che il giudice sia tenuto, se vi è ragione per ritenere che ciò sia necessario, ad accertare lo stato mentale dell’imputato al fine di verificare se lo stesso sia in grado di partecipare coscientemente al processo.

Tale accertamento, previsto al fine di garantire all’imputato il concreto ed effettivo diritto di difesa, possibile solo quando allo stesso sia consentito di condividere la strategia processuale con il proprio difensore, è preliminare alla prosecuzione di ogni attività processuale.

Prima che tale accertamento sia esperito, infatti, possono essere assunte solo le prove che possono condurre al proscioglimento ovvero quelle per le quali vi sia un pericolo di dispersione dalla ritardata assunzione.

Una volta accertata l’incapacità a partecipare coscientemente al processo il giudice, a meno che non debba pronunciare una sentenza di proscioglimento ovvero di non luogo a procedere, è tenuto a disporre la sospensione del processo. Escluse le sentenze previste dall’art. 71, nessun altro provvedimento, che peraltro potrebbe comportare anche in astratto un pregiudizio all’imputato, può essere pronunciato.

L’articolo 72-bis, ora introdotto con la L. 103/2017, ha confermato l’impostazione qui delineata in sintesi e ha implicitamente ribadito che il giudice non può pronunciare in prima battuta una sentenza di assoluzione perché l’imputato non è imputabile. Il processo, infatti, può essere definito in tal senso solo qualora l’incapacità processuale sia irreversibile e la sospensione del processo rischi di essere a tempo indeterminato e costituire di per sé un pregiudizio all’imputato (Sez. 2, 34200/2018).

Il provvedimento di sospensione non va adottato e, se già disposto, va revocato laddove vi siano le condizioni per emettere nei confronti dell’imputato una sentenza a lui favorevole: situazioni nelle quali, prevalendo il principio del favor rei, la possibilità di una definizione del processo con una decisione vantaggiosa per l’imputato, ne giustifica la prosecuzione sulla base di una sorta di fictio di capacità processuale dell’imputato che si trova in una situazione di impedita autodifesa, al cui apporto difensivo è possibile, perciò, in via del tutto eccezionale, ragionevolmente rinunciare (Sez. 6, 34575/2013).