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Art. 60 - Assunzione della qualità di imputato

1. Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell’articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo.

2. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna.

3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo.

Rassegna giurisprudenziale

Assunzione della qualità di imputato (art. 60)

Ai fini della operatività del disposto degli artt. 60 e 63, comma 2, l’esistenza di indizi di reità a carico del dichiarante deve sostanziarsi non in mere congetture o ipotesi sulla sua presunta partecipazione alla commissione del reato bensì in «indizi non equivoci di reità, sussistenti già prima dell’escussione del soggetto e conosciuti dall’autorità procedente».

Il relativo accertamento si sottrae al sindacato di legittimità, se congruamente motivato (SU, 15208/2010 poi ripresa da Sez. 2, 20936/2017).

L’accertamento della condizione di persona indagabile fin dall’acquisizione delle dichiarazioni del testimone è una tipica questione di fatto, sulla cui valutazione il controllo di legittimità non può che esaurirsi alla congruità, logicità e non contraddittorietà della motivazione (Sez. 6, 10102/2014).