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Art. 61 - Estensione dei diritti e delle garanzie dell’imputato

1. I diritti e le garanzie dell’imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari.

2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all’imputato, salvo che sia diversamente stabilito.

Rassegna giurisprudenziale

Estensione dei diritti e delle garanzie dell’imputato (art. 61)

La qualità di indagato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 61, in relazione all’art. 335, non può essere stabilita dallo stesso giudice in via presuntiva, in quanto essa va desunta dall’iscrizione nell’apposito registro (a seguito di specifica iniziativa posta in essere dal PM) o da un fatto investigativo (ad esempio, l’arresto o il fermo) che qualifichi di per sé il soggetto come persona sottoposta ad indagini o dall’emersione dagli atti del rilievo che il soggetto sia colpito da concreti indizi in ordine al reato per cui si procede, tenuto conto degli elementi emersi al momento dell’assunzione dell’atto (Sez. 1, 47048/2017).