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Art. 62 - Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell’imputato

1. Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall’imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza.

2. Il divieto si estende alle dichiarazioni, comunque inutilizzabili, rese dall’imputato nel corso di programmi terapeutici diretti a ridurre il rischio che questi commetta delitti sessuali a danno di minori.

Rassegna giurisprudenziale

Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell’imputato (art. 62)

Gli investigatori che operano “sotto copertura’’ possono rendere testimonianza anche su quanto hanno appreso dall’imputato nel corso dell’investigazione, poiché, nell’ambito dell’operazione svolta, sono stati soggetti partecipanti all’azione e non hanno agito come ufficiali di PG con i poteri autoritativi e certificatori connessi alla qualifica (Sez. 3, 37805/2013).

Alle dichiarazioni rese ad agente “infiltrato” da soggetti poi qualificati come indagati o imputati non si applica il divieto di testimonianza previsto dall’art. 62 poiché tale divieto concerne soltanto le dichiarazioni rappresentative di precedenti fatti e non anche le condotte e le dichiarazioni che accompagnano tali condotte, chiarendone il significato, ovvero le dichiarazioni programmatiche di future condotte.

Né trova applicazione il limite di utilizzabilità previsto dal secondo comma dell’art. 63 non trattandosi di dichiarazioni rese nel corso di un esame o di assunzione di informazioni in senso proprio e tali dichiarazioni non costituiscono la rappresentazione di eventi già accaduti o la descrizione di una precedente condotta delittuosa, ma inserendosi invece in un contesto commissivo, realizzano con esse la stessa condotta materiale del reato (Sez. 2, 29480/2017).

Il divieto di testimonianza (ex art. 62) opera solo in relazione alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento all’AG, alla PG e al difensore nell’ambito dell’attività investigativa e, pertanto, restano escluse da tale divieto le dichiarazioni, anche se a contenuto confessorio, rese dall’imputato o dall’indagato ad un soggetto non rivestente alcuna di tali qualifiche (Sez. 5, 30895/2016).

In ordine alla violazione degli artt. 62, 64, 195, comma 4 circa l’utilizzazione di dichiarazioni dell’appartenente alla PG, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (Sez. 2, 7986/2016).

Il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni rese dall’imputato si riferisce non a qualsiasi frase pronunciata da un soggetto nel corso di atti che sono ancora fuori di un procedimento, ma solo a dichiarazioni formali, che siano indizianti di reità, rese all’AG o alla PG (Sez. 5, 15464/2018).

Il divieto di testimonianza previsto dall’art. 62  opera solo in relazione alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento all’AG, alla PG e al difensore nell’ambito dell’attività investigativa e, pertanto, restano escluse da tale divieto le dichiarazioni, anche se a contenuto confessorio, rese dall’imputato o dall’indagato ad un soggetto non rivestente alcuna di tali qualifiche, non sussistendo, in tale caso, il collegamento funzionale con il procedimento penale alla base del divieto stesso (Sez. 5, 8897/2015).

I confini e la portata del divieto di cui sopra devono essere intesi e contenuti entro i limiti logici che siano giustificati in relazione a quella che è la ratio della disposizione normativa che lo prevede; ratio ispirata alla garanzia del diritto di difesa.

Esso, pertanto, opera esclusivamente con riferimento alle testimonianze che abbiano ad oggetto dichiarazioni rese dall’imputato o dall’indagato nel corso del procedimento - testimonianze le cui risultanze sarebbero, pertanto, processualmente inutilizzabili in quanto assunte in violazione di un espresso divieto - dalle quali possano emergere elementi accusatori nei confronti del dichiarante, mentre sono pienamente utilizzabili, e possono evidentemente formare legittimamente oggetto di testimonianza, le dichiarazioni che potrebbero avere contenuto favorevole per l’indagato (Sez. 3, 55476/2017).

Le comunicazioni verbali intercorse tra persone osservate a loro insaputa nel corso di un’operazione di polizia non costituiscono “dichiarazioni” e pertanto possono formare oggetto di testimonianza da parte degli operanti che le hanno percepite (Sez. 1, 15760/2017).