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Art. 68 - Errore sull’identità fisica dell’imputato

1. Se risulta l’errore di persona, in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell’articolo 129.

Rassegna giurisprudenziale

Errore sull’identità fisica dell’imputato (art. 68)

L’errore di persona  rilevante ai sensi dell’art. 68  ricorre allorché il soggetto sottoposto a processo sia persona diversa da quella nei cui confronti è stata esercitata l’azione penale (è il caso in cui l’imputato, esattamente identificato, sia citato a giudizio in luogo di altra persona, che si intendeva invece processare).

La ratio dell’art. 68 è quella, infatti, di assicurare coincidenza tra la persona dell’imputato e quella del processato, indipendentemente dalla sua esatta identificazione formale.

L’impossibilità di attribuire all’imputato le sue esatte generalità non pregiudica il compimento di alcun atto del processo, quando sia certa l’identità fisica della persona (art. 66, comma 2), e l’erronea attribuzione delle generalità all’imputato è corretta con la procedura dell’art. 130 (Sez. 5, 12443/2013).

A norma del combinato disposto degli artt. 66 e 68, solo l’errore sull’identità fisica dell’imputato, e non anche l’errore sulle esatte generalità dello stesso, assume rilievo ai fini della pronuncia di una sentenza liberatoria (Sez. 6, 5816/2017).