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Art. 69 - Morte dell’imputato

1. Se risulta la morte dell’imputato, in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell’articolo 129.

2. La sentenza non impedisce l’esercizio dell’azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona, qualora successivamente si accerti che la morte dell’imputato è stata erroneamente dichiarata.

Rassegna giurisprudenziale

Morte dell’imputato (art. 69)

La declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato prevale su quella di prescrizione, pur maturata anteriormente, avendo quest’ultima natura di accertamento costitutivo, precluso nei confronti di persona non più in vita e in relazione a un rapporto processuale oramai estinto (SU, 49783/2009).