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Art. 67 - Incertezza sull’età dell’imputato

1. In ogni stato e grado del procedimento, quando vi è ragione di ritenere che l’imputato sia minorenne, l’autorità giudiziaria trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

Rassegna giurisprudenziale

Incertezza sull’età dell’imputato (art. 67)

In qualsiasi stato e grado del procedimento, quando vi è ragione di ritenere che l’imputato sia minorenne, l’AG trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minori; mentre l’art. 8 DPR 22 settembre 1988 n. 448 stabilisce che quando vi sia incertezza sulla minore età dell’imputato, il giudice dispone anche d’ufficio perizia; e che qualora, anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto.

Nondimeno va osservato che un simile procedimento diviene necessario solo ed esclusivamente allorquando nel processo vi sia ragione di ritenere che l’imputato sia minorenne, non ogni qualvolta egli si professi tale, tanto più quando nel procedimento sia disposto un accertamento che lo esclude senza incertezze (Sez. 4, 12214/2018).

L’articolo 8 del DPR 22 settembre 1988 n. 448, al comma 1, impone al giudice di disporre perizia, anche di ufficio, quando vi sia incertezza sulla minore età dell’imputato e prevede inoltre, al comma 2, che, nel caso in cui le incertezze permangono, il giudice deve presumere la minore età.

Tale presunzione, peraltro, non sussiste allorquando non ricorrano, a seguito degli accertamenti radiografici, situazioni di incertezza, a nulla valendo, in contrario, la produzione da parte dell’interessato di documentazione d’identità priva di qualsiasi autenticità e di sicura riferibilità soggettiva (Sez. 4, 5904/2014).