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Art. 71 - Sospensione del procedimento per incapacità dell’imputato

1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall’articolo 70, risulta che lo stato mentale dell’imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è reversibile, il giudice dispone con ordinanza che il procedimento sia sospeso, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.

2. Con l’ordinanza di sospensione il giudice nomina all’imputato un curatore speciale, designando di preferenza l’eventuale rappresentante legale.

3. Contro l’ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore nonché il curatore speciale nominato all’imputato.

4. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall’articolo 70 comma 2. A tale assunzione il giudice procede anche a richiesta del curatore speciale, che in ogni caso ha facoltà di assistere agli atti disposti sulla persona dell’imputato, nonché agli atti cui questi ha facoltà di assistere.

5. Se la sospensione interviene nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 70 comma 3.

6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell’articolo 75 comma 3.

Rassegna giurisprudenziale

Sospensione del procedimento per incapacità dell’imputato (art. 71)

Il diritto alla cosciente partecipazione al processo sussiste anche quando si configuri il difetto d’imputabilità al momento del fatto, giacché l’imputato ha interesse a far valere le proprie difese al fine di ottenere una pronunzia di proscioglimento con formula che escluda l’applicazione di misure di sicurezza.

Ne consegue, dunque, che se dalla pronunzia di una sentenza assolutoria o di proscioglimento può derivare una conseguenza giuridicamente pregiudizievole per l’imputato riconosciuto incapace di partecipare al procedimento, il giudice è tenuto a disporre la sospensione del procedimento ai sensi degli artt. 71 e ss. (Sez. 1, 753/2019).

In tema di sospensione del processo per incapacità dell’imputato, per escludere il requisito della sua cosciente partecipazione non è sufficiente la presenza di una patologia psichiatrica, anche grave, ma è necessario che egli risulti in condizioni tali da non comprendere quanto avviene e da non potersi difendere in quella sede, risultando altrimenti impossibile procedere al giudizio nei confronti di soggetti che risultino infermi o seminfermi di mente (Sez. 6, 25938/2015).

Nessun dubbio sussiste sul fatto che, disposta la sospensione del procedimento per accertata incapacità dell’imputato, vi sia un preciso obbligo del giudice di nominare un curatore speciale allo stesso, previsione finalizzata a garantire la necessaria tutela al soggetto incapace, con la conseguenza che la sua inosservanza, dando luogo alla violazione della integrità e pienezza del contraddittorio, integra una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178, comma 3.

Tuttavia, del tutto diversa è la situazione in cui il procedimento venga sospeso al fine di effettuare la perizia tesa ad accertare l’eventuale incapacità dell’imputato: qui - ancora - non vi è alcun esito di detto accertamento e, conseguentemente, non è possibile disporre alcuna nomina di curatore speciale, attività anticipatoria che potrebbe rivelarsi del tutto inutile nell’ipotesi in cui si accertasse successivamente che il soggetto non si trovi in una situazione di incapacità a partecipare coscientemente al processo (Sez. 2, 13550/2017).

Nonostante la clausola di riserva iniziale concernente l’assoluta necessità di mantenere unito il procedimento, la lett. b) dell’art. 18 prevede espressamente la necessità di separazione in caso di sospensione del procedimento nei confronti di uno degli imputati e in special modo quando la causa di sospensione sia sostanzialmente sine die, non essendo consentito nel vigente sistema congelare il processo nel caso in cui uno degli imputati versi nelle condizioni previste dall’art. 71 (Sez. 6, 22065/2015).