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Art. 65 - Interrogatorio nel merito

1. L’autorità giudiziaria contesta alla persona sottoposta alle indagini in forma chiara e precisa il fatto che le è attribuito, le rende noti gli elementi di prova esistenti contro di lei e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, gliene comunica le fonti.

2. Invita, quindi, la persona ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa e le pone direttamente domande.

3. Se la persona rifiuta di rispondere, ne è fatta menzione nel verbale. Nel verbale è fatta anche menzione, quando occorre, dei connotati fisici e di eventuali segni particolari della persona.

Rassegna giurisprudenziale

Interrogatorio nel merito (art. 65)

A mente dell’art. 289, comma 2, secondo periodo, nel corso delle indagini preliminari, prima dell’emissione del provvedimento interdittivo della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice provvede ad interrogare, ex artt. 64 e 65, l’indagato nei cui confronti la richiesta si fonda.

La norma in questione, che prevede l’inversione della sequenza disciplinata per le altre misure personali, ha la finalità di evitare che il provvedimento che incide sulla funzionalità e continuatività dell’esercizio dell’amministrazione pubblica, da un lato possa essere adottato senza la conoscenza e ponderata valutazione di evenienze che egli può fornire anche in ordine alla necessità di adottare il provvedimento, dall’altro che il provvedimento che sarà emesso tenga conto delle risultanze che il PM ha trasmesso al GIP al momento della richiesta della misura e di quanto in ordine a tali elementi l’indagato ha potuto evidenziare, difendendosi.

Anche se, quindi, la finalità dell’interrogatorio è quella di consentire all’indagato di poter controdedurre rispetto a quanto a suo carico dedotto, ciò non implica una rinuncia a priori da parte del medesimo alle strategie che, a prescindere dalla richiesta della misura interdittiva e dei suoi esiti, costituiranno quanto rilevante per la decisione di merito.

Sotto questo profilo il codice prevede che non sussista a carico del PM l’onere di trasmettere al GIP tutti gli atti di indagine compiuti nella loro integralità, in quanto è legittimato a selezionare il materiale indiziario da sottoporre al vaglio del giudice, mentre l’obbligo di una trasmissione completa ed integrale sussiste solo per gli elementi a favore dell’imputato.

In tal modo viene circoscritto l’oggetto dell’apporto su cui il giudice assumerà la decisione e l’indagato valuterà quanto riferire a sua discolpa, ben consapevole che le risposte fornite potranno legittimamente assumere una valenza nelle successive fasi processuali apparendo logico, a prescindere dalla decisione del giudice in ordine alla misura da adottare, l’influenza che avrà quanto dichiarato dall’indagato in ordine al giudizio sulla responsabilità.

Da quanto sopra consegue che, nonostante l’art. 293, comma 3, secondo cui il giudice, unitamente all’ordinanza, debba depositare la richiesta del PM e gli atti presentati con la stessa, faccia riferimento esplicito all’ordinanza emessa cui segue l’interrogatorio, la necessità che gli stessi atti vengano posti a disposizione della difesa e dell’indagato anche nell’ipotesi di cui all’art. 289, comma 2, secondo periodo, emerge dalla circostanza che, in caso contrario, verrebbe a realizzarsi una compressione del diritto della difesa che non può ritenersi salvaguardato con la formale contestazione degli elementi di prova a mente di quanto previsto dall’art. 64 e 65 (Sez. 6, 26929/2018).

Nel caso in cui il GIP, delegato ad assumere l’interrogatorio di garanzia ai sensi dell’art. 294, comma 5, abbia proceduto in assenza del fascicolo processuale, perché non trasmessogli, non sussiste alcuna invalidità delle attività da lui svolte allorché il giudice sia stato in grado - come nell’ipotesi in esame - di effettuare una chiara contestazione dell’addebito e degli elementi di prova a carico dell’indagato, nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 64 e 65 (Sez. 2, 39370/2016).

La sequenza che la legge stabilisce ai fini di una corretta conduzione dell’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini prevede prima la formulazione degli avvertimenti che rendono legittimo l’atto ed utilizzabili le dichiarazioni rese (art. 64, comma 3, lett. a, b e c) e solo in un secondo tempo la formale contestazione del fatto che le viene attribuito e gli elementi di prova esistenti a suo carico (art. 65, comma 1). È evidente, pertanto, che nel caso in cui l’indagato dichiari immediatamente di volersi avvalere della facoltà di non rispondere (art. 64, comma 3, lett. b), sarà del tutto inutile passare alla fase successiva della contestazione dell’addebito (Sez. 6, 2054/2018).

In tema di interrogatorio dell’imputato ex artt. 65 e 453, ai fini della contestazione dei fatti allo stesso attribuiti non è richiesto che l’AG osservi tassativamente le modalità di cui all’art. 65, essendo unicamente essenziale che, in concreto, l’imputato stesso abbia avuto contezza dei fatti medesimi (Sez. 3, 205/2008).

Il previo interrogatorio della persona sottoposta alle indagini o, comunque, la contestazione dell’accusa con l’invito a comparire emesso nelle forme indicate nell’art. 375, comma 3, è indispensabile per porre la persona in condizione di esporre la sua versione, fornire le sue discolpe, adottare le più opportune iniziative defensionali, interloquire sulla natura, evidente o meno, delle prove, contrastare la richiesta di emissione del decreto di giudizio immediato e la sua eventuale adozione.

Il contraddittorio effettivo (o, quanto meno, la possibilità dello stesso) in ordine all’esito delle investigazioni svolte dal pubblico ministero rappresenta un passaggio procedimentale ineludibile per la formulazione del giudizio di evidenza della prova, implicante, come già detto, un apprezzamento di superfluità dell’udienza preliminare (SU, 32979/2014).

Il TDR che, in sede di appello ex art. 310, disattendendo la richiesta del PM. di applicazione di misura cautelare personale, applichi, invece, la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, non ha l’obbligo di procedere al previo interrogatorio dell’indagato (Sez. 2, 3708/2016).