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Art. 64 - Regole generali per l’interrogatorio

1. La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare o se detenuta per altra causa, interviene libera all’interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze.

2. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti.

3. Prima che abbia inizio l’interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:

a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;

b) salvo quanto disposto dall’articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;

c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l’ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall’articolo 197 e le garanzie di cui all’articolo 197-bis.

3-bis. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dell’avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l’ufficio di testimone.

Rassegna giurisprudenziale

Regole generali per l’interrogatorio (art. 64)

In tema di prova dichiarativa, l’omissione dell’avvertimento previsto dall’art. 64, comma 3, lett. c), nei confronti del soggetto che riveste la qualità di indagato o di imputato in un procedimento connesso o collegato (art. 210) dà luogo all’inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte, a condizione che la situazione di incompatibilità a testimoniare, ove non già risultante dagli atti, sia stata dedotta prima dell’esame (Fattispecie nella quale la corte di appello aveva respinto il motivo con cui si censurava la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in dibattimento dal coimputato, sentito ai sensi dell’art. 197-bis anziché ai sensi dell’articolo 210, ritenendo che l’errata modalità di audizione fosse da collocare tra le nullità di ordine generale a regime intermedio e che quindi risultasse sanata dalla mancata tempestiva eccezione del difensore. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha disposto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appello competente) (Sez. 2, 20767/2021).

In tema di prova testimoniale, il mancato avvertimento di cui all’art. 64 comma 3 lett. c), all’imputato di reato connesso o collegato a quello per cui si procede, che avrebbe dovuto essere esaminato in dibattimento ai sensi dell’art. 210, comma 6, determina la inutilizzabilità della deposizione testimoniale resa senza garanzie (SU, 33583/2015).

Le dichiarazioni rese da una persona imputata a carico di un altro imputato nell’ambito di un medesimo procedimento non debbono essere precedute dall’avvertimento di cui all’art. 64, comma 3, lett. c), quando i reati per i quali si procede nei confronti del primo non siano connessi a norma dell’art. 12 comma 1 lett. c) o collegati a norma dell’art. 371 comma 2 lett. b) con i reati per i quali si procede nei confronti del secondo (Sez. 6, 21315/2018).

La questione dell’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza le necessarie garanzie difensive da chi sin dall’inizio doveva essere sentito in qualità di imputato o indagato non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità se richiede valutazioni di fatto - come nella specie - su cui è necessario il previo vaglio, in contraddittorio, da parte del giudice di merito (Sez. 6, 18889/2017).

Alle dichiarazioni spontanee rese dal soggetto indagato non si applicano le disposizioni degli artt. 63 comma 1 e 64, giacché l’una concerne l’esame di persona non imputata o non sottoposta ad indagini e l’altra attiene all’interrogatorio, atto diverso dalle spontanee dichiarazioni (Sez. 2, 18731/2018).

Nel caso in cui l’indagato dichiari immediatamente di volersi avvalere della facoltà di non rispondere (art. 64 comma 3, lett. b)), sarà del tutto inutile passare alla fase successiva della contestazione dell’addebito (Sez. 6, 2054/2018).

Il giudice può trarre argomenti di prova dal silenzio osservato dall’interrogato (Sez. 2, 6348/2015).