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Art. 399 - Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini

1. Se la persona sottoposta alle indagini, la cui presenza è necessaria per compiere un atto da assumere con l’incidente probatorio, non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice ne ordina l’accompagnamento coattivo.

Rassegna giurisprudenziale

Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini (art. 399)

In tema di incidente probatorio, tutti i provvedimenti che intervengono nella fase di ammissione sono inoppugnabili, stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione; ed è consolidato il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale il GIP accoglie o rigetta la richiesta di incidente probatorio delle parti (Sez. 5, 49030/2017).

L’art. 195 non trova applicazione, in considerazione del tenore letterale delle disposizioni in tale articolo di legge, nei casi in cui il chiamante in reità ovvero in correità riferisca di dichiarazioni a lui fatte dall’imputato, dal momento che: la disposizione presuppone in capo all’organo giudicante il potere di ottenere la presenza in dibattimento della fonte diretta ai fini dell’esame e quindi i connessi poteri, quale quello di disporre l’accompagnamento coattivo (artt. 132, 133, 490), che non può avere come destinatario l’imputato, il quale può essere sottoposto ad esame solo se ne fa richiesta o vi consente (Sez. 1, 23345/2018).

L’invito a presentarsi e l’accompagnamento coattivo possono essere disposti soltanto nei casi stabiliti dalla legge, come stabilisce l’art.132. Tra tali casi non vi è alcun riferimento a esclusive finalità investigative, essendo previsto che l’invito a presentarsi deve, contenere l’enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute (Sez. 6, 1052/2013).