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Art. 400 - Provvedimenti per i casi di urgenza

1. Quando per assicurare l’assunzione della prova è indispensabile procedere con urgenza all’incidente probatorio, il giudice dispone con decreto motivato che i termini previsti dagli articoli precedenti siano abbreviati nella misura necessaria.

Rassegna giurisprudenziale

Provvedimenti per i casi di urgenza (art. 400)

È legittimo il ricorso del PM a una consulenza tecnica di parte piuttosto che all’incidente probatorio allorché si debba procedere all’esame autoptico di un cadavere in stato di avanzata decomposizione, trattandosi di attività imprescindibile e massimamente urgente (Sez. 1, 37604/2015).

In tema di incidente probatorio, tutti i provvedimenti che intervengono nella fase di ammissione sono inoppugnabili, stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione; ed è consolidato il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale il GIP accoglie o rigetta la richiesta di incidente probatorio delle parti (Sez. 5, 49030/2017).