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Art. 391-decies - Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive

1. Delle dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore le parti possono servirsi a norma degli articoli 500, 512 e 513.

2. Fuori del caso in cui è applicabile l’articolo 234, la documentazione di atti non ripetibili compiuti in occasione dell’accesso ai luoghi, presentata nel corso delle indagini preliminari o nell’udienza preliminare, è inserita nel fascicolo previsto dall’articolo 431.

3. Quando si tratta di accertamenti tecnici non ripetibili, il difensore deve darne avviso, senza ritardo, al pubblico ministero per l’esercizio delle facoltà previste, in quanto compatibili, dall’articolo 360. Negli altri casi di atti non ripetibili di cui al comma 2, il pubblico ministero, personalmente o mediante delega alla polizia giudiziaria, ha facoltà di assistervi.

4. Il verbale degli accertamenti compiuti ai sensi del comma 3 e, quando il pubblico ministero ha esercitato la facoltà di assistervi, la documentazione degli atti compiuti ai sensi del comma 2 sono inseriti nel fascicolo del difensore e nel fascicolo del pubblico ministero. Si applica la disposizione di cui all’articolo 431, comma 1, lettera c).

Rassegna giurisprudenziale

Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive (art. 391-decies)

La nuova normativa introdotta dalla L. 397/2000 ha attribuito una specifica valenza procedimentale all’attività difensiva, formalizzandola intorno all’area di possibile indagine e rendendo tipici gli atti principali, con l’indicazione delle modalità, della documentazione ed utilizzazione degli stessi, e si è rimarcata la conseguente insussistenza di valide ragioni per giustificare, rispetto agli analoghi atti compiuti dal giudice o dal PM, una differenziazione di modalità esecutive tra atti forniti di pari rilevanza processuale (Sez. 3, 2017/2003).