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Art. 391-nonies - Attività investigativa preventiva

1. L’attività investigativa prevista dall’articolo 327-bis, con esclusione degli atti che richiedono l’autorizzazione o l’intervento dell’autorità giudiziaria, può essere svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato per l’eventualità che si instauri un procedimento penale.

2. Il mandato è rilasciato con sottoscrizione autenticata e contiene la nomina del difensore e l’indicazione dei fatti ai quali si riferisce.

Rassegna giurisprudenziale

Attività investigativa preventiva (art. 391-nonies)

La legittimità dell’attività investigativa preventiva richiede che il difensore abbia ricevuto un apposito mandato per l’eventualità che si instauri un procedimento penale e che il mandato sia rilasciato con sottoscrizione autenticata e contenga la nomina del difensore, nonché l’indicazione dei fatti cui si riferisce (Sez. 1, 3322/2010).

È abnorme il decreto con il quale il giudice autorizza, in sede di investigazione difensiva preventiva, l’accesso del difensore di soggetti, che non erano ancora indagati o persone offese, a luoghi privati e non aperti al pubblico (nella specie sottoposti a sequestro probatorio da parte del PM nell’ambito di procedimento avviato contro ignoti per il crollo di una palazzina), poiché, in sede di investigazione preventiva, non è consentito al difensore lo svolgimento di atti che richiedono l’autorizzazione o l’intervento dell’AG, vale a dire del PM o del giudice.

Gli atti di cui è consentito lo svolgimento si riducono, in sostanza, al colloquio non documentato, alla ricezione di dichiarazione scritta o all’assunzione di informazioni dal potenziale testimone, alla richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione ed all’accesso ai luoghi pubblici o aperti al pubblico (Sez. 4, 1709/2005).

Il ricorso alla attività di investigazione preventiva prevista dall’art. 391-nonies, cui consegue l’attivazione del relativo statuto processuale, è del tutto facoltativo e il conferimento dell’incarico di analizzare la dinamica del sinistro da parte della compagnia assicuratrice all’investigatore privato non soggiace a tale regime con la conseguenza per cui le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona che assumerà la veste di indagato all’investigatore delegato non devono essere garantite dalla somministrazione degli avvisi, configurandosi come dichiarazioni extraprocedimentali, sempre utilizzabili in sede processuale, sebbene valutabili secondo le regole che governano il mezzo di prova che le immette nel processo (Sez. 2, 30355/2018).

L’autorizzazione o l’intervento dell’AG di cui all’art. 391-nonies fanno riferimento all’attività investigativa preventiva finalizzata alle investigazioni svolte dal difensore per la ricerca e l’individuazione di elementi di prova a favore del proprio assistito, ad atti cioè di rilevanza processuale suscettibili di essere utilizzati nel processo di merito, e non già a quelli di mero controllo amministrativo (Sez. 1, 39754/2017).

In materia di indagini difensive, qualora il mandato al difensore sia stato conferito per compiere attività investigativa preventiva, consistente nella ricerca ed individuazione di elementi di prova per l’eventuale promuovimento del giudizio di revisione della sentenza di condanna, l’istanza con la quale il difensore chiede l’autorizzazione al prelievo di campioni su reperti sequestrati ed in custodia dell’AG va proposta al giudice dell’esecuzione e non già al giudice che sarebbe competente per il giudizio di revisione, in quanto tale attività di indagine difensiva, consistente in una serie di operazioni tecnico-scientifiche, risulta meramente prodromica alla eventuale presentazione dell’istanza di revisione (Sez. 1, 1599/2006).