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Art. 170 - Notificazioni col mezzo della posta

1. Le notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali.

2. È valida la notificazione anche se eseguita col mezzo di un ufficio postale diverso da quello a cui inizialmente fu diretto il piego.

3. Qualora l’ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, l’ufficiale giudiziario provvede alle notificazioni nei modi ordinari.

Rassegna giurisprudenziale

Notificazioni col mezzo della posta (art. 170)

In tema di notificazioni all’imputato non detenuto, l’ufficiale giudiziario che non abbia trovato persona cui consegnare la copia dell’atto, non è tenuto a completare ed esaurire tutte le modalità di notifica previste dall’art. 157 prima di procedere alla notificazione a mezzo posta ai sensi dell’art. 170; la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale non ha, infatti, carattere sussidiario rispetto a quella ordinaria, giacché può sempre essere eseguita nei modi stabiliti dalla relative norme speciali, salvi i limiti della diversa disposizione dell’AG procedente o dell’esigenza di forme particolari di notificazione che siano incompatibili con l’utilizzo del servizio postale (Sez. 4, 55168/2016).

La notificazione degli atti a mezzo del servizio postale non ha carattere sussidiario rispetto a quella ordinaria, giacché può sempre essere eseguita nei modi stabiliti dalle relative norme speciali, salvi i limiti della diversa disposizione dell’AG procedente o dell’esigenza di forme particolari di notificazione che siano incompatibili con l’utilizzo del servizio postale (Sez. 2, 27098/2014).