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Art. 77 - Capacità processuale della parte civile

1. Le persone che non danno il libero esercizio dei diritti non possono costituirsi parte civile se non sono rappresentate, autorizzate o assistite nelle forme prescritte per l’esercizio delle azioni civili.

2. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o assistenza e vi sono ragioni di urgenza ovvero vi è conflitto di interessi tra il danneggiato e chi lo rappresenta, il pubblico ministero può chiedere al giudice di nominare un curatore speciale. La nomina può essere chiesta altresì dalla persona che deve essere rappresentata o assistita ovvero dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.

3. Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite se possibile le persone interessate, provvede con decreto, che è comunicato al pubblico ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell’incapace.

4. In caso di assoluta urgenza, l’azione civile nell’interesse del danneggiato incapace per infermità di mente o per età minore può essere esercitata dal pubblico ministero, finché subentri a norma dei commi precedenti colui al quale spetta la rappresentanza o l’assistenza ovvero il curatore speciale.

Rassegna giurisprudenziale

Capacità processuale della parte civile (art. 77)

La costituzione di parte civile da parte di un minore, avvenuta a mezzo dell’esercente la potestà genitoriale, non richiede l’autorizzazione del giudice tutelare, trattandosi di atto non eccedente l’ordinaria amministrazione.

L’art. 77, comma 1 stabilisce, infatti, che le persone non aventi il libero esercizio dei diritti non possono costituirsi parte civile se non in quanto rappresentate, autorizzate o assistite, nelle forme prescritte per l’esercizio delle azioni civili. Il comma 2 prevede, inoltre, che ove manchi la persona cui spetta la rappresentanza o l’assistenza e vi sono ragioni d’urgenza ovvero vi è conflitto d’interessi tra il danneggiato e chi lo rappresenta, il PM può chiedere al giudice (penale) di nominare un curatore speciale; i successivi commi 3 e 4 disciplinano, infine, le modalità della nomina e il caso dell’assoluta urgenza, in cui è lo stesso PM a poter esercitare provvisoriamente l’azione civile per conto del soggetto privo della piena capacità processuale.

L’art. 77 esaurisce, pertanto, nella sua disciplina il problema della capacità processuale del minore, senza distinguere tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione (Sez. 6, 18266/2014).

Le SU, con la sentenza 44712/2004, hanno fatto chiarezza sulle differenze intercorrenti tra le varie “procure speciali” che il codice di rito utilizza per indicare atti, relazioni e uffici che sono indiscutibilmente eterogenei tra loro. Colui che sostiene di essere danneggiato dal reato  vale a dire il titolare del diritto al risarcimento e alle restituzioni, il c.d. legittimato ad causam  può esercitare l’azione civile nel processo penale mediante la costituzione di parte civile.

Ciò può fare, a mente dell’art. 76, personalmente (se persona giuridica tramite il rappresentante legale, se persona fisica non avente “il libero esercizio dei diritti” secondo le modalità indicate nell’art. 77, che rimanda al Cod. proc. civ. o a mezzo di procuratore speciale ad atti ex art. 122. In quest’ultimo caso conferisce al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale (legitimatio ad processum) e detto procuratore ha titolo di promuovere l’azione risarcitoria in nome e per conto del danneggiato. È questa la “procura speciale” cui si riferiscono gli artt. 76 e 122 (Sez. 2, 33710/2017).