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Art. 76 - Costituzione di parte civile

1. L’azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile.

2. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.

Rassegna giurisprudenziale

Costituzione di parte civile (art. 76)

Con riguardo all’impugnazione proposta anche in relazione alle statuizioni civili, trova applicazione il principio cosiddetto di immanenza della costituzione di parte civile. In ragione di tale principio, normativamente previsto dall’art.76, comma 2, secondo il quale «la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo», il giudice di legittimità è tenuto a verificare l’esistenza dei presupposti per l’affermazione della responsabilità penale ai soli fini della pronuncia sull’azione civile, allorché abbia rilevato una causa estintiva del reatoTale principio comporta, infatti, che la parte civile, una volta costituita, debba ritenersi presente nel processo anche se non compaia, debba essere citata anche nei successivi gradi di giudizio anche se non impugnante e senza che sia necessario per ogni grado di giudizio un nuovo atto di costituzione (Sez. 4, 21884/2018).

In riferimento alla posizione della parte civile nel processo penale, devesi rilevare come viga a riguardo il principio di “immanenza”, normativamente previsto dall’art. 76 comma 2, secondo cui “la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo”. Dall’enunciato principio discende che la parte civile, una volta costituita, debba ritenersi presente nel processo anche se non compaia, che debba essere citata nei successivi gradi di giudizio (anche straordinari, come ad esempio nel giudizio di revisione) anche se non impugnante e che non occorra, per ogni grado di giudizio, un nuovo atto di costituzione.

In virtù del principio di immanenza, la costituzione di parte civile resta ferma anche nel caso di mutamento delle posizioni soggettive (per esempio, morte o raggiungimento della maggiore età) o di vicende inerenti alla procura alle liti o la difesa tecnica (per esempio, l’abbandono della difesa) (Sez. 5, 24637/2018).

È legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale anche se non contenente espresso riferimento al potere di interporre il detto gravame, posto che la presunzione di efficacia della procura “per un solo grado del processo”, stabilita dall’art. 100 comma 3, può essere vinta dalla manifestazione di volontà della parte  desumibile dalla interpretazione del mandato  di attribuire anche un siffatto potere; la limitazione di efficacia “per un solo grado del processo” della procura speciale, di cui all’art. 100, riguarda soltanto il mandato alle liti, mentre la procura speciale per il compimento di singoli atti, contemplata dagli artt. 122 e 76, comma 1, ha effetti di natura sostanziale che permangono fino all’espletamento dell’incarico, secondo le regole generali del mandato; ne consegue che è legittimato a proporre appello il difensore e procuratore speciale della parte civile anche se la procura rilasciata ex art. 122 non fa alcuna menzione dei successivi atti del giudizio (Sez. 5, 33104/2018).

La mancata certificazione, da parte del difensore, dell’autografia della firma del danneggiato, apposta sulla procura speciale in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile, costituisce una mera irregolarità, che non comporta la nullità della procura ad litem perché tale nullità non è comminata dalla legge, né detta formalità incide sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell’atto, individuabile nella formazione del rapporto processuale attraverso la costituzione in giudizio del procuratore nominato, salvo che la controparte non contesti, con valide e specifiche ragioni e prove, l’autografia della firma non autenticata (Fattispecie nella quale la corte di appello aveva dichiarato l'inammissibilità della costituzione di parte civile in relazione al fatto che la firma apposta dal sindaco del comune danneggiato in calce alla procura speciale a suo tempo rilasciata al difensore non recasse l’autentica di quest’ultimo. La Corte, in applicazione del principio enunciato, stabilito anche in sede civile dalle Sezioni Unite con sentenza n. 12625 del 1998, ha annullato la sentenza impugnata quanto alla declaratoria di inammissibilità della costituzione di parte civile del comune con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello) (Sez. 2, 5831/2022).

Il sostituto processuale del difensore al quale soltanto il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l’azione civile nel processo penale non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura o che il danneggiato sia presente all’udienza di costituzione (SU, 12213/2018).