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Art. 78 - Formalità della costituzione di parte civile

1. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità:

a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell’associazione o dell’ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante;

b) le generalità dell’imputato nei cui confronti viene esercitata l’azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;

c) il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura;

d) l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda;

e) la sottoscrizione del difensore.

2. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.

3. Se la procura non è apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed è conferita nelle altre forme previste dall’articolo 100, commi 1 e 2, essa è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile.

Rassegna giurisprudenziale

Formalità della costituzione di parte civile (art. 78)

La parte civile assume tale qualità nel processo sin dal momento della sua costituzione, senza necessità di un provvedimento ammissivo, sia pure implicito, del giudice e ciò anche quando la costituzione avviene fuori udienza con atto notificato alle altre parti.

Difatti, ai sensi dell’art. 78, la formalità della costituzione di parte civile avviene con la dichiarazione depositata in udienza ovvero nella cancelleria del giudice che procede/ nel quale ultimo caso previo atto notificato alle altre parti. Tale norma non prevede alcun provvedimento di ammissione. Anzi, dal combinato disposto degli artt. 80 e 81 si desume che un provvedimento è previsto soltanto nel caso di esclusione della parte civile (Sez. 2, 3808/2013).