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Art. 79 - Termine per la costituzione di parte civile

1. La costituzione di parte civile può avvenire per l’udienza preliminare e successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo 484.

2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza.

3. Se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.

Rassegna giurisprudenziale

Termine per la costituzione di parte civile (art. 79)

In tema di costituzione di parte civile, dal combinato disposto di cui agli artt. 79, 484, 491 e 492 c.p.p. risulta che essa deve avvenire, a pena di decadenza, “in limine litis”, vale a dire fino a quando non siano compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti, mentre non è possibile, se non al prezzo di una interpretazione contraria alla lettera del dato normativo, “spostare” in avanti le rituali formalità dell’adempimento inerente alla costituzione della parte civile sino a quando non sia dichiarato aperto il dibattimento ex art. 492 c.p.p., né, tanto meno, far coincidere indebitamente due evenienze procedimentali che il legislatore ha invece voluto mantenere separate (Sez. 4, 52792/2018).

L’art. 484 stabilisce che, prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlli la regolare costituzione delle parti. L’art. 491 comma 1, a sua volta, prevede, tra l’altro, che le questioni concernenti la costituzione di parte civile siano precluse se non proposte subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti.

Secondo l’art. 492, il presidente, compiute le attività indicate negli artt. 484 e ss., dichiara aperto il dibattimento. Infine, l’art. 79 prevede che la costituzione di parte civile possa avvenire per l’udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’art. 484 comma 1 e che il termine previsto da tale comma sia stabilito a pena di decadenza.

Dalle norme sopra richiamate risulta chiaramente che la costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, “in limine litis”, vale a dire fino a che non siano compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti. È in tale fase infatti che bisogna stabilire quali siano le parti “legittimate” a stare in giudizio (Sez. 6, 20402/2014).

Il termine finale stabilito dalla legge a pena di decadenza per la costituzione di parte civile in sede di udienza preliminare è individuato nel momento in cui il giudice dichiara aperta la discussione ai sensi dell’art. 421, comma 1 (Sez. 2, 12608/2015).

Nella udienza avente ad oggetto la richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini, ex art. 447, non è ammessa la costituzione di parte civile, ed è pertanto illegittima la condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione quale parte civile sia stata ammessa dal giudice, nonostante tale divieto (Sez. 6, 18966/2014).