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Art. 80 - Richiesta di esclusione della parte civile

1. Il pubblico ministero, l’imputato e il responsabile civile possono proporre richiesta motivata di esclusione della parte civile.

2. Nel caso di costituzione di parte civile per l’udienza preliminare, la richiesta è proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare o nel dibattimento.

3. Se la costituzione avviene nel corso degli atti preliminari al dibattimento o introduttivi dello stesso, la richiesta è proposta oralmente a norma dell’articolo 491 comma 1.

4. Sulla richiesta il giudice decide senza ritardo con ordinanza.

5. L’esclusione della parte civile ordinata nell’udienza preliminare non impedisce una successiva costituzione fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo 484.

Rassegna giurisprudenziale

Richiesta di esclusione della parte civile (art. 80)

In nessun caso, una volta che sia esercitata l’azione civile nel processo penale, la parte civile ritualmente costituita nel processo penale  e non esclusa per le ragioni di cui agli artt. 80 e 81, da cui resta fuori l’ipotesi della concomitante azione civile, in sede civile, regolata dall’art. 75  può essere estromessa, mentre compete alla stessa l’eventuale esercizio della facoltà di revoca della sua costituzione, che non preclude l’esercizio dell’azione penale in sede civile (Sez. 4, 39142/2018).

Nel caso di costituzione di parte civile per l’udienza preliminare, la richiesta di esclusione della stessa può essere proposta dall’imputato, a pena di decadenza, fino al momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nel dibattimento (Sez. 5, 26429/2014).