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Art. 85 - Intervento volontario del responsabile civile

1. Quando vi è costituzione di parte civile o quando il pubblico ministero esercita l’azione civile a norma dell’articolo 77 comma 4, il responsabile civile può intervenire volontariamente nel processo, anche a mezzo di procuratore speciale, per l’udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo 484, presentando una dichiarazione scritta a norma dell’articolo 84 commi 1 e 2.

2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza. Se l’intervento avviene dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 468 comma 1, il responsabile civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.

3. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione è notificata, a cura del responsabile civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.

4. L’intervento del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata o se è ordinata l’esclusione della parte civile.

Rassegna giurisprudenziale

Intervento volontario del responsabile civile (art. 85)

Per la nozione di responsabile civile, di cui è possibile la citazione nel processo penale o che in esso può intervenire volontariamente ex art. 85, occorre fare riferimento all’art. 185, comma 2, Cod. Pen. secondo il quale “ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”. Come è fatto palese dal tenore letterale della norma, si tratta dei casi di responsabilità civile ex lege (Sez. 4, 14536/2014).