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Art. 84 - Costituzione del responsabile civile

1. Chi è citato come responsabile civile può costituirsi in ogni stato e grado del processo, anche a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza.

2. La dichiarazione deve contenere a pena di inammissibilità:

a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell’associazione o dell’ente che si costituisce e le generalità del suo legale rappresentante;

b) il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura;

c) la sottoscrizione del difensore.

3. La procura conferita nelle forme previste dall’articolo 100 comma 1 è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione del responsabile civile.

4. La costituzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.

Rassegna giurisprudenziale

Costituzione del responsabile civile (art. 84)

La disciplina della citazione del responsabile civile ha la duplice finalità di vagliare la posizione del soggetto da citare quale responsabile civile e di assicurare l’esercizio di una facoltà dell’imputato in relazione alle pretese civilistiche della parte civile. In tale quadro non trova spazio, né è in alcun modo prevista dall’ordinamento, la condanna dell’imputato stesso, da parte del giudice, alla rifusione delle spese di costituzione del responsabile civile.

Del resto la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare che deve considerarsi abnorme, perché si colloca al di fuori del sistema processuale, il provvedimento con il quale il giudice pronuncia la condanna dell’imputato al pagamento delle spese in favore del responsabile civile, atteso che quest’ultimo, nell’ipotesi di esercizio dell’azione civile nel processo penale, si colloca sullo stesso versante dell’imputato e con interessi processuali convergenti (Sez. 4, 9153/2018).

La nullità della citazione del responsabile civile deve ritenersi sanata dalla comparizione e costituzione in primo grado dello stesso, ai sensi dell’art. 184, trattandosi di nullità a regime intermedio (Sez. 4, 46400/2015).