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Art. 83 - Citazione del responsabile civile

1. Il responsabile civile per il fatto dell’imputato può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile e, nel caso previsto dall’articolo 77, comma 4, a richiesta del pubblico ministero. L’imputato può essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere.

2. La richiesta deve essere proposta al più tardi per il dibattimento.

3. La citazione è ordinata con decreto dal giudice che procede. Il decreto contiene:

a) le generalità o la denominazione della parte civile, con l’indicazione del difensore e le generalità del responsabile civile, se è una persona fisica, ovvero la denominazione dell’associazione o dell’ente chiamato a rispondere e le generalità del suo legale rappresentante;

b) l’indicazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile civile;

c) l’invito a costituirsi nei modi previsti dall’articolo 84;

d) la data e le sottoscrizioni del giudice e dell’ausiliario che lo assiste.

4. Copia del decreto è notificata, a cura della parte civile, al responsabile civile, al pubblico ministero e all’imputato. Nel caso previsto dall’articolo 77 comma 4, la copia del decreto è notificata al responsabile civile e all’imputato a cura del pubblico ministero. L’originale dell’atto con la relazione di notificazione è depositato nella cancelleria del giudice che procede.

5. La citazione del responsabile civile è nulla se per omissione o per erronea indicazione di qualche elemento essenziale il responsabile civile non è stato posto in condizione di esercitare i suoi diritti nell’udienza preliminare o nel giudizio. La nullità della notificazione rende nulla la citazione.

6. La citazione del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata o se è ordinata l’esclusione della parte civile.

Rassegna giurisprudenziale

Citazione del responsabile civile (art. 83)

È costituzionalmente illegittimo l’art. 83 nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria regolata dalla L. 990/1969, l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato (Corte costituzionale, sentenza 112/98).

È costituzionalmente illegittimo l’art. 83 comma 5 nella parte in cui non prevede per la citazione del responsabile civile nel procedimento davanti al pretore il medesimo termine assegnato all’imputato dall’art. 555 comma 3 (Corte costituzionale, sentenza 453/1992).

In base all’art. 83 la citazione del responsabile civile deve contenere, tra gli altri elementi previsti dalla norma, l’indicazione delle domande che si fanno valere contro di lui, da individuare, secondo le regole generali, mediante gli elementi fondamentali, costituiti dal petitum e dalla causa petendi.

La questione relativa alla nullità della citazione del responsabile civile, pertanto, assume una rilevanza che trascende il giudizio di merito e investe anche il procedimento cautelare. Solo l’individuazione della domanda nei suoi elementi identificativi consente, infatti, la valutazione del fumus boni iuris, imprescindibile presupposto della cautela (fattispecie in cui si verteva sul sequestro conservativo di un immobile del responsabile civile) (Sez. 4, 10529/2014).

In caso di esercizio dell’azione civile in sede penale, non è consentita la chiamata in causa, da parte del responsabile civile, di altro responsabile civile (Sez. 4, 49272/2017).

La competenza del GIP prima della trasmissione del fascicolo al giudice del dibattimento è limitata agli atti urgenti e alle misure cautelari. La richiesta di citazione del responsabile civile non può essere considerata istanza su cui provvedere con urgenza, poiché essa può essere proposta fino al dibattimento; del resto, è logico che sia il giudice del dibattimento a provvedere su tale richiesta, dovendo risolvere eventuali questioni ad essa concernenti (Sez. 1, 34274/2015).

La disciplina della citazione del responsabile civile ha la duplice finalità di vagliare la posizione del soggetto da citare quale responsabile civile e di assicurare l’esercizio di una facoltà dell’imputato in relazione alle pretese civilistiche della parte civile. In tale quadro non trova spazio, né è in alcun modo prevista dall’ordinamento, la condanna dell’imputato stesso, da parte del giudice, alla rifusione delle spese di costituzione del responsabile civile.

Del resto la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare che deve considerarsi abnorme, perché si colloca al di fuori del sistema processuale, il provvedimento con il quale il giudice pronuncia la condanna dell’imputato al pagamento delle spese in favore del responsabile civile, atteso che quest’ultimo, nell’ipotesi di esercizio dell’azione civile nel processo penale, si colloca sullo stesso versante dell’imputato e con interessi processuali convergenti (Sez. 4, 9153/2018).

In base all’art. 83 la citazione del responsabile civile deve contenere, tra gli altri elementi previsti dalla norma, l’indicazione delle domande che si fanno valere contro di lui, da individuare, secondo le regole generali, mediante gli elementi fondamentali, costituiti dal petitum e dalla causa petendi.

La questione relativa alla nullità della citazione del responsabile civile, pertanto, assume una rilevanza che trascende il giudizio di merito e investe anche il procedimento cautelare. Solo l’individuazione della domanda nei suoi elementi identificativi consente, infatti, la valutazione del fumus boni iuris, imprescindibile presupposto della cautela (Sez. 4, 10529/2014).

La nullità della citazione del responsabile civile deve ritenersi sanata dalla comparizione e costituzione in primo grado dello stesso, ai sensi dell’art. 184, trattandosi di nullità a regime intermedio (Sez. 4, 46400/2015).