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Art. 82 - Revoca della costituzione di parte civile

1. La costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti.

2. La costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell’articolo 523 ovvero se promuove l’azione davanti al giudice civile.

3. Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi 1 e 2, il giudice penale non può conoscere delle spese e dei danni che l’intervento della parte civile ha cagionato all’imputato e al responsabile civile. L’azione relativa può essere proposta davanti al giudice civile.

4. La revoca non preclude il successivo esercizio dell’azione in sede civile.

Rassegna giurisprudenziale

Revoca della costituzione di parte civile (art. 82)

La mancata presentazione delle conclusioni della parte civile nel giudizio di appello non integra gli estremi della revoca tacita della costituzione di parte civile di cui all’art. 82, comma 2, essendo quest’ultima norma applicabile al solo giudizio di primo grado (Sez. 7, 31552/2018).

La mancata partecipazione al giudizio di appello della parte civile, per il principio dell’immanenza della costituzione, non può essere interpretata come revoca tacita o presunta di questa. La disposizione di cui all’art. 82 comma 2 vale, infatti, solo per il processo di primo grado ove, in mancanza delle conclusioni non si forma il “petitum” sul quale il giudice possa pronunziarsi, mentre invece le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado del processo (Sez. 2, 23319/2018).

La specifica ipotesi della revoca tacita della costituzione di parte civile di cui all’art. 82, comma 2 opera nel caso in cui l’azione risarcitoria venga promossa “anche” davanti al giudice civile, da parte del soggetto danneggiato, già costituito parte civile; e che detto meccanismo trova applicazione solo quando sussiste una compiuta coincidenza fra le due domande, trattandosi di disposizione finalizzata ad escludere la duplicazione dei giudizi (Sez. 4, 24376/2018).

Alla morte della persona costituita parte civile non conseguono gli effetti della revoca tacita né quelli interruttivi del rapporto processuale previsti dall’art. 300 Cod. proc. civ.  inapplicabili al processo penale  in quanto la costituzione resta valida ex tunc. Né, in virtù del principio dell’immanenza della parte civile, possono integrare comportamento equivalente a revoca tacita o presunta la mancata comparizione in appello degli eredi del defunto titolare del diritto o la loro assoluta inerzia, atteso che l’art. 82, comma 2 limita i casi di revoca presunta o tacita della costituzione di parte civile alle sole ipotesi di omessa presentazione delle conclusioni nel corso della discussione in fase di dibattimento di primo grado (Sez. 5, 28541/2018).