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Art. 86 - Richiesta di esclusione del responsabile civile

1. La richiesta di esclusione del responsabile civile può essere proposta dall’imputato nonché dalla parte civile e dal pubblico ministero che non ne abbiano richiesto la citazione.

2. La richiesta può essere proposta altresì dal responsabile civile che non sia intervenuto volontariamente anche qualora gli elementi di prova raccolti prima della citazione possano recare pregiudizio alla sua difesa in relazione a quanto previsto dagli articoli 651 e 654.

3. La richiesta deve essere motivata ed è proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare o nel dibattimento. Il giudice decide senza ritardo con ordinanza.

Rassegna giurisprudenziale

Richiesta di esclusione del responsabile civile (art. 86)

Il responsabile civile ha diritto, in presenza di domanda tempestivamente formulata ai sensi dell’art. 86, comma 2, ad essere estromesso dal processo penale, qualora non sia stato tempestivamente citato per la partecipazione ad un incidente probatorio, finalizzato a consacrare, nel contraddittorio fra le parti, elementi di valutazione ai fini del giudizio per esso potenzialmente pregiudizievole (Sez. 4, 39028/2016).