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Art. 87 - Esclusione di ufficio del responsabile civile

1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la citazione o per l’intervento del responsabile civile, ne dispone l’esclusione di ufficio, con ordinanza.

2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare.

3. L’esclusione è disposta senza ritardo, anche di ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato.

Rassegna giurisprudenziale

Esclusione di ufficio del responsabile civile (art. 87)

L’esclusione della parte civile in sede penale non pregiudica l’esercizio dell’azione risarcitoria in sede civile, come stabilisce l’art. 88, commi 2 e 3, con coeva inoperatività della preclusione (sospensione del giudizio civile) ex art. 75 comma 3 (Sez. 6, 37593/2013).

La negata esclusione del soggetto citato come responsabile civile non comporta, infatti, alcuna preclusione rispetto alle difese e alle contestazioni tutte che, in merito alla fondatezza delle pretese risarcitorie nei suoi confronti avanzate nel processo penale (questione tipicamente di merito, certamente non decisa con effetto vincolante dall’ordinanza de qua), la parte ben può ancora avanzare nel prosieguo del processo (Sez. 4, 5422/2015).

L’ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile è sempre e definitivamente inoppugnabile, non essendone consentita né l’impugnazione immediata ed autonoma, perché non espressamente prevista da alcuna disposizione, né quella differita e “conglobata” con la sentenza ai sensi dell’art. 586, poiché il soggetto danneggiato, una volta estromesso dal processo, perde la qualità di parte e non è dunque legittimato ad impugnare la sentenza che non contiene alcuna statuizione decisoria che lo riguardi in connessione con il provvedimento dibattimentale di esclusione  il quale dunque chiude definitivamente il rapporto processuale civile davanti al giudice penale esaurendone gli effetti  né l’esclusione pregiudica l’esercizio dell’azione risarcitoria in sede civile, come stabilito dall’art. 88 comma 2 (Sez. 5, 44247/2013).