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Art. 88 - Effetti dell’ammissione o dell’esclusione della parte civile o del responsabile civile

1. L’ammissione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica la successiva decisione sul diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.

2. L’esclusione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica l’esercizio in sede civile dell’azione per le restituzioni e il risarcimento del danno. Tuttavia se il responsabile civile è stato escluso su richiesta della parte civile, questa non può esercitare l’azione davanti al giudice civile per il medesimo fatto.

3. Nel caso di esclusione della parte civile non si applica la disposizione dell’articolo 75 comma 3.

Rassegna giurisprudenziale

Effetti dell’ammissione o dell’esclusione della parte civile o del responsabile civile (art. 88)

L’esclusione della parte civile in sede penale non pregiudica l’esercizio dell’azione risarcitoria in sede civile, come stabilisce l’art. 88, commi 2 e 3, con coeva inoperatività della preclusione (sospensione del giudizio civile) ex art. 75 comma 3 (Sez. 6, 37593/2013).

La negata esclusione del soggetto citato come responsabile civile non comporta, infatti, alcuna preclusione rispetto alle difese e alle contestazioni tutte che, in merito alla fondatezza delle pretese risarcitorie nei suoi confronti avanzate nel processo penale (questione tipicamente di merito, certamente non decisa con effetto vincolante dall’ordinanza de qua), la parte ben può ancora avanzare nel prosieguo del processo (Sez. 4, 5422/2015).

L’ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile è sempre e definitivamente inoppugnabile, non essendone consentita né l’impugnazione immediata ed autonoma, perché non espressamente prevista da alcuna disposizione, né quella differita e “conglobata” con la sentenza ai sensi dell’art. 586, poiché il soggetto danneggiato, una volta estromesso dal processo, perde la qualità di parte e non è dunque legittimato ad impugnare la sentenza che non contiene alcuna statuizione decisoria che lo riguardi in connessione con il provvedimento dibattimentale di esclusione  il quale dunque chiude definitivamente il rapporto processuale civile davanti al giudice penale esaurendone gli effetti  né l’esclusione pregiudica l’esercizio dell’azione risarcitoria in sede civile, come stabilito dall’art. 88 comma 2 (Sez. 5, 44247/2013).