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Art. 89 - Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria

1. La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è citata per l’udienza preliminare o per il giudizio a richiesta del pubblico ministero o dell’imputato.

2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla citazione e alla costituzione del responsabile civile. Non si applica la disposizione dell’articolo 87 comma 3.

Rassegna giurisprudenziale

Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 89)

Il fondamento della responsabilità del civilmente obbligato deve essere ravvisato nella necessità di garantire allo Stato il pagamento della somma dovuta dal colpevole che si sia reso insolvibile. Ricorre, infatti, una responsabilità avente carattere sussidiario ed eventuale, subordinata all’eventuale insolvibilità del reo.

A nulla rileva la circostanza che l’art. 89 consenta all’imputato di citare in giudizio il responsabile civile, dovendosi ravvisare il fondamento di tale potere nella parificazione del potere delle parti nel nuovo rito accusatorio. Vi è però un’altra ragione di natura sostanziale che preclude al civilmente obbligato di proporre opposizione ove non vi sia un’espressa condanna che lo riguardi e, segnatamente, la circostanza che la legittimazione ad agire in giudizio presuppone un interesse ad agire.

Ciò è a dire che, l’impugnazione deve essere sorretta da un valido interesse di cui può essere portatore solo il soggetto che dall’annullamento del provvedimento impugnato abbia a conseguire un vantaggio.

Non si comprende, pertanto, quale sarebbe il vantaggio cui aspira il responsabile civile, nel caso in cui il provvedimento che intende impugnare non arrechi alcun pregiudizio alla sua sfera giuridica, essendo stato emesso solo nei confronti dell’imputato. Infatti, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, in tanto può essere chiamato a pagare la pena corrispondente alla pena pecuniaria inflitta all’imputato nel caso di insolvenza di quest’ultimo, in quanto, a sua volta, con la sentenza o con il decreto penale sia stato condannato (Sez. 3, 17713/2013).