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Art. 558 - Convalida dell’arresto e giudizio direttissimo

1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l’arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell’arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma dell’articolo 97, comma 3.

2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o che hanno avuto in consegna l’arrestato gliene danno immediata notizia e presentano l’arrestato all’udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore dall’arresto. Non si applica la disposizione prevista dall’articolo 386, comma 4.

3. Il giudice al quale viene presentato l’arrestato autorizza l’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l’arrestato per la convalida dell’arresto.

4. Se il pubblico ministero ordina che l’arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo può presentare direttamente all’udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall’arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell’art. 391, in quanto compatibili.

4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, nei casi di cui ai commi 2 e 4 il pubblico ministero dispone che l’arrestato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell’articolo 284. In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali luoghi, o quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui è stato eseguito l’arresto, o in caso di pericolosità dell’arrestato, il pubblico ministero dispone che sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o che hanno avuto in consegna l’arrestato. In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali strutture, o se ricorrono altre specifiche ragioni di necessità o di urgenza, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l’arrestato sia condotto nella casa circondariale del luogo dove l’arresto è stato eseguito ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale vicina.

4-ter. Nei casi previsti dall’articolo 380, comma 2, lettere e-bis) ed f), il pubblico ministero dispone che l’arrestato sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o che hanno avuto in consegna l’arrestato. Si applica la disposizione di cui al comma 4-bis, terzo periodo.

5. Se l’arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l’imputato e il pubblico ministero vi consentono.

6. Se l’arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente al giudizio.

7. L’imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando l’imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.

8. Subito dopo l’udienza di convalida, l’imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena su richiesta. In tal caso il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell’articolo 452, comma 2.

9. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo nei casi previsti dall’articolo 449, commi 4 e 5.

Rassegna giurisprudenziale

Convalida dell’arresto e giudizio per direttissima (art. 558)

In tema di convalida dell'arresto e giudizio direttissimo, nel caso in cui si proceda, in pendenza del periodo di emergenza da Covid-19, con modalità telematiche ai sensi dell'art. 83, commi 12 e 12-bis, DL 18/2020, convertito dalla L. 27/2020, e successive modificazioni, ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 558, comma 4, la presentazione dell'arrestato all'udienza da remoto per la convalida e la contestuale celebrazione del giudizio deve ritenersi ritualmente effettuata da parte del PM qualora questi, dopo aver trasmesso gli atti e formulato la richiesta di convalida, fornisca al giudice tutte le informazioni e le coordinate volte a consentire l'utile instaurazione dei collegamenti necessari all'apertura dell'udienza virtuale, abbia tempestivamente messo l'arrestato a disposizione del giudice garantendo la presenza dello stesso nel prescelto ufficio di PG attrezzato per la videoconferenza: essendo ininfluente, a tal fine, che nel termine di quarantotto ore sia attivato il collegamento telematico con il giudice (Sez. 6, 35699/2021).

È illegittimo il provvedimento con cui il Tribunale in composizione monocratica, investito della richiesta di convalida dell’arresto e di prosecuzione del procedimento con il giudizio direttissimo, ometta di pronunciarsi sulla convalida a causa dell’assenza dell’imputato, in quanto la mancata presentazione dell’imputato all’udienza di convalida non costituisce impedimento alla prosecuzione del giudizio e alla convalida del provvedimento. In tale caso, infatti, il Tribunale deve provvedere sulla convalida, impregiudicata la trasformazione del rito (Sez. 6, 41598/2018).

In tema di individuazione del tempo dell’arresto in flagranza di reato, esso va colto nel momento in cui il soggetto perde la libertà personale, sicché è a quel momento che occorre avere riguardo per valutare la tempestività dell’inizio dell’udienza di convalida, essendo irrilevante la circostanza che il verbale di arresto sia stato redatto in un momento successivo. Tanto implica, nel caso di desumibilità dagli atti di indicazioni carenti o contraddittorie al riguardo, la necessità di procedere all’accertamento del tempo dell’arresto, nel senso sopra descritto, tenendo presente che prima di procedere ad un arresto è necessario svolgere un’attività di deliberazione degli elementi probatori (Sez. 4, 53357/2017).

Ai fini del rispetto del termine di quarantotto ore prescritto dal quarto comma dell’art. 558 per la presentazione da parte del P.M. dell’arrestato all’udienza per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo è sufficiente la “presentazione” in udienza, non rilevando che l’inizio della effettiva trattazione dello specifico procedimento avvenga successivamente perché posposto alla conclusione di altro giudizio già in corso in quel momento (Sez. 6, 3741/2014).

Il legittimo impedimento che non permette la presenza fisica dell’arrestato all’udienza non è ostativo alla richiesta di convalida dell’arresto e contestuale giudizio direttissimo, presentata ai sensi dell’art. 558 (Sez. 6, 53850/2014).

In senso contrario: la mancata presenza dell’imputato per legittimo impedimento non costituisce evenienza preclusiva del giudizio di convalida dell’arresto e contestuale instaurazione del rito direttissimo (Sez. 6, 41783/2017).

Il presupposto fondamentale perché possa svolgersi l’udienza di convalida dinanzi al Tribunale, in vista del successivo giudizio direttissimo, è costituito dall’effettiva presenza dell’arrestato in udienza, in assenza di qualsivoglia impedimento che lo riguardi o che precluda comunque quella presenzaD’altro canto l’art. 558, comma 2, prescrive la fissazione dell’udienza entro le 48 ore, nel senso che entro quel termine l’udienza deve aver luogo. Va aggiunto che le norme devono essere interpretate in modo da non determinare alcun vulnus a garanzie di rango costituzionale, poste a presidio della libertà personale. E proprio in tale prospettiva deve rilevarsi come nel caso in cui potesse darsi rilievo al mero fatto della fissazione dell’udienza, per quanto la stessa non possa aver luogo per l’assenza dell’arrestato, finirebbe per mancare qualsivoglia parametro di riferimento per il computo del termine, visto che a quel punto l’arrestato potrebbe in teoria essere condotto in qualsiasi ora successiva. Al contrario non è necessario che nel termine di 48 ore intervenga il provvedimento di convalida, allorché possa dirsi che è stata assicurata la presentazione dell’arrestato in udienza e che la stessa è stata effettivamente tenuta senza soluzione di continuità. Ed invero ciò implica che entro il termine di 48 chi è gravato dal relativo obbligo debba assicurare l’effettiva presenza dell’arrestato e che un’udienza debba essere tenuta, anche se non ancora dedicata alla trattazione dello specifico caso, purché lo stesso venga poi esaminato senza soluzione di continuità (Sez. 6, 11833/2017).

È illegittimo il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, investito del giudizio direttissimo e della contestuale convalida dell’arresto, dichiari la propria incompetenza per funzione e per territorio senza pronunciarsi in merito alla libertà dell’arrestato, in quanto l’art. 558 comma 4 richiama le disposizioni dell’art. 391 stesso codice, e quindi anche quella che impone al giudice di provvedere in ogni caso alla convalida dell’arresto, prescindendo dalla propria competenza. D’altronde, l’ordinanza in esame – nel non convalidare l’arresto per ritenuta incompetenza funzionale e nel revocare il decreto di fissazione di udienza di convalida – è atto abnorme: sia perché il nostro vigente sistema processuale non prevede il caso di omessa pronuncia sullo stato di libertà; e sia perché ha determinato un indebito stallo procedimentale, essendo per l’appunto venuta a mancare la doverosa pronuncia sulla legittimità dell’arresto (Sez. 4, 51972/2016).

Il legislatore ha permesso al magistrato onorario di partecipare alle udienze previste dagli artt. 391 e 558, che si svolgono secondo la seguente sequela procedimentale: controllare retroattivamente se sussistevano i presupposti per l’arresto in flagranza e chiederne, o meno, la convalida, indi, verificare se siano riscontrabili i requisiti richiesti in via generale per l’applicazione di una misura cautelare personale. Deriva che implicitamente, ma chiaramente, il legislatore ha attribuito al magistrato onorario la possibilità di interloquire in relazione a tutte le attività da espletare nelle menzionate udienze in rapporto alla peculiare procedura (SU, 13716/2011).