x

x

Art. 556 - Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta

1. Per il giudizio abbreviato e per l’applicazione della pena su richiesta si osservano, rispettivamente, le disposizioni dei titoli I e II del libro sesto, in quanto applicabili.

2. Se manca l’udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8. Si osserva altresì, in quanto applicabile, la disposizione dell’articolo 441-bis; nel caso di cui al comma 4 di detto articolo, il giudice, revocata l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l’udienza per il giudizio.

Rassegna giurisprudenziale

Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta (art. 556)

Il rito abbreviato è funzionale a garantire le esigenze di economia processuale vistosamente incentivate dalla concessione della riduzione di un terzo della sanzione; tali esigenze possono essere salvaguardate solo se si pone un termine, ovviamente precedente all’apertura del dibattimento, oltre il quale si decade dalla facoltà di presentazione dell’istanza.

Tale termine è individuato espressamente in quello della presentazione delle conclusioni in udienza preliminare (art. 438 comma 6), in quello della celebrazione della udienza di comparizione a seguito di citazione diretta (art. 555 comma 2) (Sez. 2, 16649/2017).

Se non si procede con giudizio immediato, trova applicazione la generale disposizione di cui all’art. 556 che, in virtù del richiamo al comma 2 dell’art. 555, impone la sola necessità di formulare la richiesta di accesso al rito alternativo «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento»; la disposizione richiamata non contiene il riferimento al compimento di dette formalità «per la prima volta», che non può quindi essere mutuato, in difetto di ulteriore espresso richiamo, in malam partem, poiché tale operazione interpretativa comporterebbe l’inammissibile introduzione di una sanzione processuale non testualmente prevista dal legislatore.

Ne consegue che la richiesta di accesso al rito abbreviato, operata dopo il rigetto di quella di “patteggiamento”, ma pur sempre prima dell’esaurimento delle formalità di apertura del dibattimento, è tempestiva (Sez. 2, 10462/2016).

Nei procedimenti a citazione diretta si prevede ora (a seguito delle modifiche recate dalla L. 479/1999) che le richieste di riti alternativi siano presentate, prima del compimento delle formalità di apertura dello stesso, al giudice del dibattimento, che (diversamente da quanto disponeva il previgente art. 556) sulle stesse decide ed è chiamato a celebrare gli eventuali riti alternativi.

Tanto più quando anche l’ufficio del PM presso il Tribunale individuato come competente abbia già a suo tempo esercitato l’azione penale per i medesimi reati (Sez. 1, 31437/2015).

Quanto alla questione della conformità agli artt. 3 e 24 Cost. dell’art. 458 e del combinato disposto degli artt. 458, comma 1, e 556, comma 1 – nella parte in cui non prevedono che nel caso di giudizio immediato l’imputato possa formulare la richiesta di giudizio abbreviato fino all’apertura del dibattimento di primo grado – va osservato che la suddetta questione è già stata sottoposta all’attenzione della Consulta e dichiarata manifestamente infondata (Corte costituzionale, sentenza 265/2002) sul rilievo che, nel caso in cui l’azione penale venga esercitata mediante richiesta di giudizio immediato, rivolta ex art. 454 al GIP, è coerente con i caratteri di celerità e di economia processuale del giudizio abbreviato che sia lo stesso giudice ad essere direttamente investito della richiesta del rito alternativo (Sez. 2, 23036/2013).