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Art. 462 - Restituzione nel termine per proporre opposizione

1. L’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono restituiti nel termine per proporre opposizione a norma dell’articolo 175.

Rassegna giurisprudenziale

Restituzione nel termine per proporre opposizione (art. 462)

In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna ritualmente notificato, grava sull’istante un onere di allegazione- ma non di prova- in ordine alle ragioni della mancata conoscenza del provvedimento, a fronte del quale il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 175, comma 2, a verificare che l’interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, disponendo la restituzione nel termine anche qualora residui incertezza circa tale conoscenza; viceversa, nel caso in cui l’interessato ometta di indicare le ragioni che gli abbiano impedito di acquisire tale conoscenza, non sorge l’obbligo di verifica da parte dell’AG della conoscenza effettiva, e la richiesta non può trovare accoglimento (Sez. 4, 2906/2017).

Il tema dell’effettiva conoscenza del provvedimento ai fini dell’art.175 comma 2 assume rilievo solo se il procedimento di notificazione si è perfezionato. Ciò posto l’art.175 comma 2 così come riscritto dall’art. 1 L. 67/2014 recita “l’imputato condannato con decreto penale di condanna che non abbia avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito in termini a sua richiesta ..., salvo che vi abbia volontariamente rinunciato”.

Rispetto al testo previgente che recitava “l’imputato è restituito a sua richiesta nel termine...salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza” e in linea anche con le condizioni di accesso previste dalla medesima legge ai rimedi restitutori, contro le sentenze pronunciate in assenza dell’imputato, si deve riconoscere all’istante un onere di allegazione della non conoscenza e quindi del momento in cui è venuto a conoscenza effettiva, facendosi carico alla AG però di verificare l’effettiva ignoranza e quindi la conoscenza effettiva preventiva (Sez. 6, 642/2016).

In tema di decreto penale di condanna, l’omessa notifica al difensore è sanata dalla presentazione dell’opposizione e quest’ultima non è soggetta all’osservanza del termine previsto dall’art. 461 (Sez.4, 9197/2018).

La notificazione del decreto penale di condanna effettuata al difensore di ufficio nominato domiciliatario nella fase pre-processuale non può ritenersi, di per sé, idonea a dimostrare l’effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento in capo all’imputato, salvo che la conoscenza non emerga aliunde ovvero non si dimostri che il difensore di ufficio sia riuscito a rintracciare il proprio assistito e ad instaurarvi un effettivo rapporto professionale, tale da far ritenere che quest’ultimo fosse effettivamente consapevole della avvenuta emissione di un decreto penale di condanna a suo carico (Sez,1, 8225/2010).

L’art. 175 comma 4 cui si richiama l’art. 462, che disciplina la restituzione in termini per proporre opposizione, prevede che decide sulla istanza di remissione il giudice che sarebbe competente a decidere l’atto, ossia nel caso di specie il GIP che ha emesso il decreto.

In particolare per giurisprudenza costante la richiesta con cui il soggetto eccepisce l’incolpevole ignoranza dell’emissione di un decreto penale nei propri confronti, divenuto esecutivo per mancata opposizione, deve qualificarsi come opposizione tardiva e non come incidente di esecuzione e deve perciò essere esaminata de plano dallo stesso giudice che ha emesso il provvedimento e non dal giudice dell’esecuzione nelle forme di cui all’art. 666 e ciò in quanto l’art. 175 sopra richiamato non opera alcun rinvio all’art. 127 (Sez. 4, 29527/2018).