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Art. 463 - Opposizione proposta soltanto da alcuni interessati

1. L’esecuzione del decreto di condanna pronunciato a carico di più persone imputate dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all’opposizione proposta da altri coimputati non sia definito con pronuncia irrevocabile.

2. Se l’opposizione è proposta dal solo imputato o dalla sola persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, gli effetti si estendono anche a quella fra le dette parti che non ha proposto opposizione.

Rassegna giurisprudenziale

Opposizione proposta soltanto da alcuni interessati (art. 463)

È costituzionalmente illegittimo l’art. 463 comma 1 nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinato ad un’integrazione probatoria, l’imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato (Corte costituzionale, sentenza 169/2003).

È costituzionalmente illegittimo l’art. 463 comma 1 nella parte in cui non prevede che il PM, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del PM, possa applicare all’imputato la riduzione di pena contemplata dall’art. 442 comma 2 (Corte costituzionale, sentenza 81/1991).

È costituzionalmente illegittimo l’art. 463 comma 1 [nella versione antecedente alla riforma apportata dalla L. 479/1999 - NDA] nella parte in cui non prevede che il giudice, all’esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal GIP, possa applicare all’imputato la riduzione di pena contemplata dall’art. 442 comma 2 (Corte costituzionale, sentenza 23/1992).

Per effetto delle modifiche apportate alla previgente disciplina dall’art. 463 comma 1 nella attuale formulazione, l’esecuzione del decreto di condanna pronunciato a carico di più persone imputate dello stesso reato  come nella specie  rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all’ opposizione proposta da altri coimputati non sia definito con pronuncia irrevocabile.

Inoltre, nel caso in cui il decreto penale sia stato emesso nei confronti di più persone e solo alcune di esse abbiano proposto opposizione vale – comecorrettamente rilevato dal giudice dell’ esecuzione – la regola espressa nell’ art. 464 comma 5 secondo cui con la sentenza che proscioglie l’imputato perché il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una causa di giustificazione, il giudice revoca il decreto di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione.

La nuova formulazione dell’art. 463 comma 1, come chiarito dalla Relazione, è stata suggerita proprio dall’ intento di evitare il rischio che effetti favorevoli della pronuncia riguardante l’opponente non si potessero di fatto più estendere ai non opponenti risultando già posta in essere l’esecuzione del giudicato (Sez. 3, 3309/2018).

Il comma 2 dell’art. 463, stabilendo che “se l’opposizione è proposta dal solo imputato o dalla sola persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria gli effetti si estendono anche a quella fra le dette parti che non ha proposto opposizione”, non riguarda evidentemente l’ipotesi in cui si invoca l’estensione al coimputato degli effetti dell’impugnazione. La disposizione in esame andrebbe semmai correlata, invece, al comma terzo dell’art. 587 secondo cui l’impugnazione proposta dall’imputato giova anche al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (Sez. 3, 3309/2018).

Il momento in cui il decreto penale di condanna diventa esecutivo nei confronti degli imputati non opponenti coincide con il momento in cui il giudizio di opposizione proposto dagli altri è definito con sentenza irrevocabile.

E ciò trova la sua ragione giustificativa nella necessità di evitare contrasti di giudicati, cui risponde la disposizione che prevede la revoca del decreto penale anche nei confronti dei non opponenti nel caso si pronuncia di assoluzione degli opponenti per le cause indicate dall’art. 464, comma 5.

Diversamente opinando, sì ammetterebbe una declaratoria di estinzione del reato nonostante un’eventuale pronuncia successiva dì assoluzione nel merito; ed è questa la ragione che giustifica la diversità del momento dell’esecutività del decreto penale pronunciato nei confronti di un solo soggetto (o di più soggetti che non propongano opposizione) e di quello pronunciato nei confronti di più soggetti, di cui alcuni dei quali non opponenti (Sez. 3, 7233/2016).

Nel caso di decreto penale pronunciato a carico di più soggetti dei quali soltanto alcuni propongano opposizione, il termine per l’estinzione del reato per i non opponenti, ai sensi dell’art. 460, comma 5, non decorre dalla scadenza del termine per la proposizione dell’opposizione non proposta, ai sensi dell’art. 461, comma 5, ma dalla irrevocabilità della pronuncia che decide sull’opposizione proposta dai coimputati, ai sensi dell’art. 463, comma 1 (Sez. 3, 7233/2016).